Nel messaggio n. 1921/2022 Inps le indicazioni per i datori di lavoro esonerati dal versamento del contributo
Possono continuare a beneficiare dell'esenzione dall’obbligo di versamento del contributo ex CUAF (Cassa unica assegni familiari), i datori di lavoro che non perseguono fini di lucro di cui all'articolo 49, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 881, e all’articolo 23-bis del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, qualora garantiscano un trattamento di famiglia non inferiore a quello previsto dalla legge in relazione a tutte le tipologie di nuclei familiari che non rientrano nella platea dei beneficiari dell’Assegno Unico Universale. A precisarlo è l'Inps con il messaggio n. 1921 del 5 maggio 2022 in cui specifica che nonostante l'introduzione dell'Assegno Unico e Universale da marzo 2022 in sostituzione degli Assegni per il Nucleo Familiare e degli Assegni Familiari, il Legislatore non è intervenuto sulle disposizioni riguardanti gli obblighi contributivi per i datori di lavoro tenuti al versamento del contributo ex CUAF e neanche su quelle che ne disciplinano l’esonero per determinati soggetti datoriali.
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