Le principali novità fiscali e di lavoro nel testo del Decreto PNRR 2
In vigore dal 1° maggio scorso il D.L. n. 36/2022 (c.d. decreto PNRR 2), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2022 recanteulteriori misure urgenti per l'attuazione del PNRR. Il provvedimento, composto da 9 Capi, 50 articoli e 3 allegati, conferma all’art. 18 l’avvio dal 30 giugno 2022, anziché dal 1° gennaio 2023, di sanzioni per esercenti e professionisti che non accettano pagamenti elettronici e l’obbligo di fatturazione elettronica dal 1° luglio 2022 per i forfetari che nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi o percepito compensi superiori a 25.000 euro (a partire dal 1° gennaio 2024 per i restanti soggetti). All'art.19 viene istituita la nascita del Portale nazionale del sommerso (PNS) per contrastare il fenomeno sul territorio nazionale, sostituendo e integrando le banche dati esistenti attraverso le quali l'INL, l'INPS e l'INAIL condivideranno le risultanze degli accertamenti ispettivi. Per ridurre, invece, gli infortuni sul lavoro e migliorare gli standard di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, all'art. 20 si stabilisce che l’INAIL potràpromuovere appositi protocolli d’intesa con aziende e grandi gruppi industriali impegnati nell’esecuzione degli interventi previsti dal PNRR per l'attivazione, tra le altre cose, di programmi straordinari di formazione e di sviluppo di iniziative di comunicazione e promozione della cultura della sicurezza sui luoghi di lavoro. Spazio, infine, alle disposizioni in materia giudiziaria che prevedono il rafforzamento del sistema di certificazione della parità di genere, stabilito dall’art. 46 -bis del D.Lgs. n. 19 dell’11 aprile 2006 (art. 34), e la proroga, dal 16 maggio al 15 luglio 2022, dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa, di cui al D.Lgs. n. 14/ 2019 (art. 42).
Notizie correlate: PNRR, l’Italia riceve la prima rata da 21 mld di euro – E-fattura: dal 1° luglio si cambia – Lavoro sommerso, aggiornato il vademecum sulla maxisanzione