Per le Entrate non si ha diritto all’aliquota ridotta se si trasferisce la residenza fiscale in Italia per proseguire attività svolta all'estero
Il lavoratore autonomo o dipendente che trasferisce la propria residenza fiscale in Italia e intende proseguire la medesima attività svolta all'estero può optare per il regime forfetario senza però usufruire dell’aliquota ridotta al 5%, prevista solo per le nuove attività produttive, come stabilito dall’art. 1, comma 65, della Legge n.190/2014. A precisarlo è l’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 197 del 20 aprile 2022. Riprendendo quanto disposto dalla circolare n.8/E del 26 gennaio 2001 in relazione al regime delle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo, l'Agenzia specifica che "non può essere assimilata ad una “nuova iniziativa” l'ipotesi in cui l'attività che mantiene le medesime caratteristiche sia svolta in Italia, a seguito del trasferimento effettivo della residenza da un Paese estero". Le Entrate inoltre ricordano che se il Paese Estero non rientra tra i Paesi membri della UE, né tra quelli facenti parte del SEE, il contribuente potrà applicare il regime forfetario nel 2022, in presenza dei requisiti previsti per legge, solo ove trasferisca la propria residenza fiscale in Italia in tempi utili.
Notizie correlate: Impatriati, agevolazioni fiscali anche per redditi prodotti in smart working – Regime impatriati esteso agli smart workers di ditte estere – Impatriati in smart working con regime fiscale agevolato