Congruità della manodopera in edilizia: come la procedura si riflette in aspetti organizzativi e contrattuali
Lo scorso 1 novembre 2021 entrano in vigore le disposizioni inerenti la verifica della congruità della manodopera per tutto il comparto edile anche privato (non solo più pubblico) attestata attraverso il cosiddetto Durc di congruità.
Nella verifica della congruità della manodopera il rafforzamento del rapporto solidaristico e di co-responsabilità tra committente ed affidatario diviene quel “mezzo” per coadiuvare tutte le attività di contrasto al lavoro sommerso.
La verifica della congruità della manodopera è un argomento non esattamente “nuovo” ma che prende spunto dalle previsioni del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs n. 50/2016) che prevede, accanto al documento unico di regolarità contributiva, la verifica della congruità della incidenza della manodopera relativa allo specifico contratto affidato. Una prima sperimentazione la vediamo in merito ai lavori di riscostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici del 2016.
Il D.Lgs 76/2020 (decreto semplificazioni) all’art. 8, c. 10bis rende stabilmente operative le previsioni del Codice degli Appalti Pubblici prevedendo per il settore pubblico in merito ai lavori edili che
10-bis. Al Documento unico di regolarita’ contributiva e’ aggiunto quello relativo alla congruita’ dell’incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento, secondo le modalita’ indicate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Con il succesivo decreto del Ministero del lavoro del 25 giugno 2021, n. 143, recante “Verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili” (Durc di congruità) le previsioni del DL 76/2020 vegono estese anche al settore privato.
Congruità della manodopera in edilizia La verifica riguarda l’incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento realizzato nel settore edile, sia nell’ambito dei lavori pubblici (tutti) che di quelli privati (valore complessivamente di importo pari o superiore ad euro settantamila) eseguiti da parte di imprese affidatarie, in appalto o subappalto, ovvero da lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione.
Indici di congruità della manodopera La verifica della congruità della manodopera impiegata è effettuata in relazione agli indici minimi di congruità riferiti alle singole categorie di lavori, riportati nella tabella allegata all’ Accordo collettivo del 10 settembre 2020, sottoscritto dalle organizzazioni più rappresentative per il settore edile.
Durc di congruità L’eventuale congruità in riferimento agli indici è attestata con apposito certificazione rilasciata, entro dieci giorni dalla richiesta, dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, su istanza dell’impresa affidataria o del soggetto da essa delegato.Per i lavori pubblici, la congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva è richiesta dal committente o dall’impresa affidataria in occasione della presentazione dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell’impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori.Per i lavori privati, la congruità dell’incidenza della manodopera deve essere dimostrata prima dell’erogazione del saldo finale da parte del committentein riferimento all’opera complessiva.
Dall’analisi degli elementi caratterizzanti questo rinnovata ed allargata previsione di verifica della congruità della manodopera in edilizia ne discendono importanti riflessioni che analizziamo di seguito.
Riflessione di carattere operativo.Secondo le disposizioni del DM 143/2021 , ai fini della verifica si tiene conto delle informazioni dichiarate dall’impresa principale alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente.Analizzando la procedura attraverso la quale viene verificata e richiesta l’attestazione di congruità (Edilconnect) ne discende una indubbia importanza e centralità della funzione del “cantiere”.Il cantiere (edile e non solo) diviene quella “scatola” di raccolta dei dati (manodopera) in base ai quali sarà valutata dal sistema l’attestabilità di congruità ; quindi un preliminare e peculiare aspetto da gestire in modo accurato per il corretto abbinamento della manodopera. Ad oggi l’identificazione del cantiere è (purtroppo) però un concetto non univocamente trattato.
INPS (rif. Circolare 9/2017) Con riferimento ad una durata presuntiva relativa all’individuazione per i cantieri edilizi e affini, compresi quelli relativi all’impiantistica industriale, riformando l’indirizzo interpretativo, già fornito con Messaggio 7336 del 2015, su indicazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, viene fissato ad un mese, anziché sei, il limite minimo di durata dell’appalto ai fini della qualificazione in unità produttiva dei predetti cantieri. Detto nuovo indirizzo trova applicazione relativamente alle domande presentate a decorrere dal primo agosto, data di pubblicazione della circolare 139/2016 recante l’indirizzo medesimo. Si ricorda che nella circolare INPS n. 197/2015 è stato altresì chiarito che “non sono da ricomprendersi nella definizione di Unità produttiva i cosiddetti cantieri temporanei di lavoro, quali, ad esempio, quelli per l’esecuzione di lavori edili di breve durata”.
INAIL (rif. Circolare 59/2012) Il datore di lavoro deve comunicare all’Inail i lavori a carattere temporaneo; rientrano in tale casistica non solo i lavori edili, idraulici, stradali, di linee di trasporto e di distribuzione, di condotta, ma anche tutti gli altri lavori aventi le suddette caratteristiche. Il datore di lavoro può essere dispensato dall’obbligo della denuncia dei singoli lavori se questi sono classificabili in una delle lavorazioni già denunciate in precedenza. Tale dispensa è concessa per i lavori edili, stradali, idraulici ed affini di modesta entità e negli altri casi in cui si ravvisi l’opportunità, e in ogni caso solo se le lavorazioni richiedono l’impiego di non più di cinque persone e non durano più di quindici giorni.
CCNL e CASSA EDILE In riferimento all’istituto della trasferta la contrattazione collettiva nazionale di settore può prevedere una specifica disciplina in merito all’identificazione della prestazione richiesta al lavoratore comandato in trasferta/distacco presso altro cantiere. Da ciò ne discende che se il comando in trasferta avviene in una provincia diversa dalla sede di assunzione potrebbe essere necessaria l’iscrizione dell’azienda ad ulteriore cassa edile competente per provincia. In relazione alla verifica del durc di congruità diviene, quindi, di fondamentale importanza regolamentare e rendicontare anche la prestazione “occasionalmente” resa in un cantiere soggetto a verifica di conguità (anche in riferimento all’impiego di eventuali soggetti autonomi/soci/titolari ).
Nell’ambito della procedura di attestazione della congruità l’identificazione del cantiere diviene di fondamentale importantanza anche per le aziende non edili (impiantistica) che si configurano come general contractor di opere di ristrutturazione in cui le lavorazioni edili sono cedute in appalto, rilevandosi in capo a queste l’onere di identificazione dei cantieri e la richiesta di rilascio dell’attestazione.
Riflessione in merito alla corretta denuncia della manodopera degli appaltatori.Come sopra anticipato, il general contractor che cede in appalto i lavori edili sarà onerato di una duplice verifica affinchè possa garantirsi il rilascio dell’attestazione della congruità dell’opera da realizzare.
- verifica dell’adeguatezza dell’impresa appaltatrice all’esecuzione dell’opera in relazione agli indici di congruità. Ciò vuol dire che la prima analisi che l’appaltante deve effettuare prima dell’affidamento lavori è che l’impresa appaltatrice abbia un numero di dipendenti adeguata alla realizzazione dell’opera, perchè si verifichi il rispetto dei parametri dettati dagli indici di congruità (retribuzione media oraria/ore lavoro/durata cantiere);
- monitoraggio della corretta denuncia da parte dell’appaltatore della manodopera sui cantieri soggetti a verifica di congruità.
Queste verifiche sono naturalmente di più facile effettuazione quanto più basso è il numero dei soggetti coinvolti nella realizzazione dell’opera e, certamente, quanto più è alta l’affidabilità dell’appaltatore stesso nel garantire la stabile attribuzione di manodopera necessaria preventivata.Operativamente ne discende che la proporzione lavoratori/durata-cantiere sarà suscettibile di variazione se la professionalità delle maestranze impiegate è più elevata (retribuzione oraria maggiore in funzione del livello medio di inquadramento) o, se a parità della medesima, impiegando una manodopera quantitativamente inferiore, i tempi di realizzazione dell’opera saranno maggiori di quelli inizialmente prefissati.
Riflessione in merito all’eventuale assenza di congruità ed effetti sul DURC on-line.Il DM 143/2021 all’art. 5 prevede che in caso di assenza di rispetto dei parametri non sarà possibile attestare la congruità e la Cassa Edile/Edilcassa a cui è stata rivolta la richiesta evidenzia analiticamente all’impresa affidataria le difformità riscontrate, invitandola a regolarizzare la propria posizione entro il termine di quindici giorni, attraverso il versamento in Cassa Edile/Edilcassa dell’importo corrispondente alla differenza di costo del lavoro necessaria per raggiungere la percentuale stabilita per la congruità.
La regolarizzazione nel termine previsto consente il rilascio dell’attestazione di congruità
Ribadiamo che quindi in capo all’affidataria/general-contractor rimangono le materiali conseguenze di un eventuale comportamento “difforme” del soggetto appaltatore/subappaltatore.
Oltre il suddetto onere se ne aggiungono ulteriori in capo al soggetto affidatario in quanto è previsto che “decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, l’esito negativo della verifica di congruità è comunicato ai soggetti che hanno effettuato la richiesta con indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità. Conseguentemente, la Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente procede all’iscrizione dell’impresa affidataria nella Banca nazionale delle imprese irregolari (BNI)”.
Dall’analisi del disposto del testo normativo ne discende una chiara volontà del Legislatore di ribadire e approfondire la “solidarietà” tra appaltatore e appaltante per effetto del quale non può che doversene ritenere doverosamente conto in sede “contrattuale”.
Di fatti per i contratti di appalto/affidamento sottoscritti dallo scorso 1 novembre 2021 soggetti a verifica di congruità si ravviserebbe la necessità di una revisione della clasole e penali pattuite tra le parti in caso al fine di “solidarmente condividere” anche gli oneri della regolarizzazione per ottenere l’attestazione di congruità.
Dalle riflessioni sopra riportate potremmo ipotizzare un “protocollo” per la corretta gestione degli aspetti analizzati.
Dott. Bruno Olivieri
Fondazione Studi Consulenti del Lavoro Pescara