Nel precedente articolo abbiamo osservato le criticità e commentato i tanti dubbi interpretativi sulle norme che regolamentano dal 1 luglio 2021 la convivenza tra la cassa integrazione (con e senza causale covid19) e il divieto di licenziamento.
Tra i dubbi con cui ci siamo lasciati c’era il seguente: decorsi i termini di decadenza del divieto di licenziamento (30/06 o 31/10), l’utilizzo “parziale” della cassa integrazione istituita ai sensi dei DL 41/2021, 73/2021 e 99/2021 preclude in ogni caso l’avvio della procedura di licenziamento fino al completo utilizzo ed entro il termine massimo di fruizione della cassa stessa?
Un dubbio su cui si era già ipotizzato il vincolo tra completa fruizione e sblocco dei licenziamenti (dopo il termine “generale”). Interpretazione che sembrerebbe prendere “forma” nella Nota INL n. 51/86 del 16/07/2021 in riferimento specifico alle aziende rientranti nel campo di applicazione della CIGO per il periodo dal 01/07/2021.
Funzionalmente al vigente quadro normativo, nell’ottica di disciplinare la riaperture alle procedure conciliative a seguito del blocco dei licenziamenti, l’INL rende noto che, nelle more della trattazione della procedura conciliativa gli Uffici avranno cura di verificare, previa consultazione delle banche dati disponibili, quanto dichiarato dagli istanti in merito alla fruizione degli strumenti di integrazione salariale. In caso di incongruenza delle dichiarazioni con le risultanze delle banche dati, il verbale di archiviazione della procedura darà atto della impossibilità di dare seguito al tentativo di conciliazione attesa la sussistenza delle condizioni di estensione del periodo di divieto previste ex lege.
Al fine di acquisire le informazioni utili all’istruttoria delle procedure di conciliazione ex art. 7 della L. n. 604/1966 riguardanti il settore di attività dell’impresa istante e l’eventuale presentazione di domande di integrazione salariale l’INL ha istituito apposita istanza – Modulo INL 20/bis– per la richiesta di attivazione della procedura conciliativa.
Ad alimentare (fino quasi a certezza) la tesi che probabilmente l’integrale fruizione degli strumenti di cui agli art. 40 e 40 bis della Legge di Conversione dell’attuale DL 73/2021 (CIGO ex D.lgs 148/2015, CIGS in deroga e contratto di solidarietà in deroga) costituisca (forse) requisito per “disattivare” il divieto di licenziamento è la dichiarazione che rinveniamo all’interno del modulo sopra indicato
In relazione a suddetta ulteriore analisi non possiamo quindi che augurarci che il Ministero del Lavoro possa presto fornire una precisa e dettagliata interpretazione della “convivenza” tra cassa integrazione e divieto di licenziamento.