Con sentenza 19316/2021 la #cassazione si è espressa sulla #restituzione delle somme #anticipate dal datore di lavoro ai propri dipendenti a titolo di #prestazioni #previdenziali temporanee di cui successivamente fosse stata accertata la non debenza, ancorché per motivi non valutabili dal datore di lavoro medesimo.
A riguardo la #supremacorte conferma la legittima #rivendicazione dell’INPS sul datore di lavoro fondando la decisione su quanto previsto dall’art. 1, d.l. n. 663/1979 (conv. con I. n. 33/1980), che prevede, al comma 3°, che le indennità di #malattia e di #maternità che siano state «indebitamente erogate al lavoratore e poste a conguaglio, sono recuperate dal datore di lavoro sulle somme dovute a qualsiasi titolo in dipendenza del rapporto di lavoro e restituite all’Istituto nazionale della previdenza sociale», e al comma 4° che «qualora il datore di lavoro non possa recuperare le somme stesse, è tenuto a darne comunicazione all’Istituto, che provvederà direttamente al relativo recupero».
Inoltre per quel che concerne il #recupero di somme dovute a titolo di #differenze #contributive per illegittima fruizione di un #esonero contributivo, è onere del datore di lavoro provare i presupposti del fatto modificativo, in ipotesi costituito dallo #sgravio contributivo: la prova del diritto grava, dunque, sul #datore di lavoro.
Sentenza 19316/2021 Cassazione: Restituzione somme anticipate dal datore di lavoro per prestazioni previdenziali temporanee
Potrebbero interessarti...
Tg dei Consulenti del Lavoro – 27.01.2025
27 Gennaio 2025
Rateizzazione cartelle: online la nuova guida
27 Gennaio 2025
Rassegna Stampa del 27.01.2025
27 Gennaio 2025
Le Novità Normative della Settimana dal 20 al 25 gennaio 2025
27 Gennaio 2025
Retribuzioni e premi Inail 2024: tabelle di sintesi
24 Gennaio 2025
Tg dei Consulenti del Lavoro del 24.01.2025
24 Gennaio 2025