
Nell’approfondimento della Fondazione Studi CdL compatibilità e cumulabilità tra integrazione salariale e nuova attività lavorativa e obblighi a carico del datore e lavoratore
I lavoratori che fruiscono degli ammortizzatori sociali possono svolgere contemporaneamente altre attività lavorative, senza perdere i diritti correlati al rapporto di lavoro in essere, secondo quanto previsto dal comma 2 dell’art. 8 del D.Lgs. n.148/2015. Il tema, alla luce dell’aumento diffuso dei trattamenti di cassa integrazione previsti dalla normativa emergenziale scaturita dall’epidemia da Covid-19, è al centro dell’approfondimento del 26 aprile 2021 della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, in cui vengono analizzate le principali circostanze secondo cui si ritiene ammissibile la totale cumulabilità della remunerazione collegata alla nuova attività con l’integrazione salariale, insieme ad una panoramica sui casi laddove si registra una parziale cumulabilità o una piena incompatibilità. Nella parte conclusiva del documento anche un focus sui casi in cui vige l'obbligo di comunicazione preventiva a carico del lavoratore chiamato a svolgere l’attività lavorativa, al fine di evitare la decadenza dal diritto al trattamento di integrazione salariale, e del datore di lavoro.
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