Le proposte del Consiglio Nazionale dell’Ordine in audizione al Senato sulla conversione in legge del DL 41/2021
Rispetto ai precedenti interventi emergenziali, è apprezzabile che il d.l. n. 41/2021 abbia posto una maggiore attenzione al lavoro autonomo, in particolare con il superamento dei codici ATECO e l’inclusione dei liberi professionisti ordinistici fra i potenziali beneficiari dei contributi a fondo perduto. Tuttavia, per sanare l’insufficienza e la discontinuità delle misure emergenziali a favore del lavoro autonomo, occorre anche che siano affrontate subito criticità come la tutela del libero professionista positivo al Covid-19 o, comunque, sottoposto a misure di profilassi sanitaria. Così il Consiglio Nazionale dell’Ordine, nel documento sul ddl n. 2144 di conversione in legge del decreto Sostegni presentato oggi in audizione pressola V Commissione Programmazione Economia e Bilancio e la VI Commissione Finanze e Tesoro del Senato.
Per i professionisti vittime di contagio – si legge nel documento – è necessario prevedere l’esonero dalla responsabilità professionale per mancato adempimento, nei termini, di ogni obbligo concernente la trasmissione di atti, documenti e istanze verso la pubblica amministrazione; così come la conseguente remissione in termini, dopo la certificazione – senza alcuna intermediazione degli ordini professionali – dell’avvenuta guarigione o della cessazione delle misure di profilassi. Ulteriori interventi per il CNO sono necessari per garantire la continuità dei periodi di integrazione salariale: le 12 settimane previste dalla Legge di Bilancio 2021, se fruite con continuità dal 1° gennaio 2021, terminano il 26 marzo 2021, mentre le nuove settimane previste dal decreto in esame possono essere fruite soltanto a decorrere dal 1° aprile 2021. Inoltre, a normativa vigente, la Legge di Bilancio 2021 non consente l’accesso alla cig emergenziale ai lavoratori assunti dal 5 gennaio scorso. Un’altra criticità riguarda il pagamento dei trattamenti di integrazione salariale laddove il DL Milleproroghe ha differito al 31 marzo 2021 il termine per la presentazione di domande di integrazione salariale scadute entro il 31 dicembre 2020, ma manca il differimento del termine per il c.d. conguaglio dei datori di lavoro privati che abbiano anticipato le somme dovute originariamente dall’Inps. Infine, alla luce dell’estensione al 31 dicembre 2021 della facoltà di proroga a-causale dei contratti a tempo determinato, è utile incrementare sino a 36 mesi il limite massimo per un rapporto di lavoro a termine.
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