Mutamento di indirizzo Inps: lo sgravio si applica in relazione al luogo presso cui opera l'azienda a prescindere dall'agenzia per il lavoro
Con il messaggio n.1361 del 31 marzo 2021 l’Inps, dopo le indicazioni ricevute dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dà il via libera all’agevolazione “Decontribuzione Sud” ai lavoratori somministrati impiegati in una azienda con sede nelle regioni agevolate del Sud anche se l'agenzia di somministrazione ha sede in altra Regione. Il nuovo orientamento corregge quanto precedentemente indicato dall’Istituto con il messaggio n. 72/2021 e con la circolare n. 33/2021. Pertanto, qualora il lavoratore svolga la propria prestazione lavorativa presso un utilizzatore ubicato nelle regioni del Mezzogiorno, il beneficio in trattazione può essere riconosciuto a prescindere da dove effettivamente abbia sede legale o operativa l’agenzia di somministrazione. Viceversa, qualora il lavoratore sia dipendente di un’agenzia che abbia sede legale o operativa in regioni del Mezzogiorno, ma svolga la propria prestazione lavorativa presso un utilizzatore ubicato in regioni differenti, il beneficio non può essere riconosciuto. Sulla base del mutamento di indirizzo le Strutture territoriali Inps, in sede di valutazione dei requisiti per la fruizione dello sgravio, dovranno verificare le comunicazioni obbligatorie con il modello “UniSomm” dall’agenzia medesima. Se il rapporto intercorrente tra l’impresa utilizzatrice presso cui il lavoratore è somministrato e il medesimo lavoratore sia collocato nelle regioni ammesse alla misura – si legge – dovranno attribuire il codice di autorizzazione “0L” per la durata del rapporto, ivi compresi i periodi pregressi decorrenti dal 1° ottobre 2020, ed entro il 31 dicembre 2021. Con questo codice le Agenzie di somministrazione potranno fruire della misura per i rapporti di lavoro intercorrenti con utilizzatori ubicati nelle regioni del Mezzogiorno e recuperare le eventuali quote di decontribuzione relative alle mensilità pregresse nei flussi contributivi, secondo le indicazioni già fornite con le circolari Inps n. 122/2020 e n. 33/2021. Per le agenzie di somministrazione che abbiano sede legale o operativa nelle regioni del Mezzogiorno e che abbiano fruito della decontribuzione nel periodo ottobre 2020 – marzo 2021 anche per lavoratori inviati presso aziende utilizzatrici ubicate in regioni differenti non si procederà al recupero della misura ma, dal mese successivo alla data di pubblicazione del messaggio 1361/2021, la fruizione della “Decontribuzione Sud” sarà considerata legittima solo laddove il lavoratore presti effettivamente la propria prestazione in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
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