
Novità normative e ultime circolari emesse
INPS
Variazione del tasso di interesse
Con la circolare n. 80 del 18 aprile 2025, l’INPS aggiorna, a decorrere dal 18 aprile 2025, gli importi dovuti dai contribuenti a titolo di interessi e sanzioni. L’aggiornamento della misura si è reso necessario a seguito della variazione dei punti base operata dalla Banca Centrale Europea. Variazione della misura dell’interesse di dilazione e di differimento e delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali
Lavoratori intermittenti: computo e trasmissione delle denunce
Con il messaggio 18 aprile 2025, n. 1322l’Istituto fornisce chiarimenti sulle modalità di computo e di trasmissione delle denunce per i lavoratori intermittenti.
Da aprile 2025 per i datori di lavoro privati non agricoli sarà obbligatorio trasmettere il flusso UNIEMENS anche per i lavoratori intermittenti senza indennità di disponibilità, anche se non percepiscono alcun compenso in quel mese.
L'INPS ha attivato dal 2001, nelle denunce mensili dei datori di lavoro privati non agricoli (flusso Uniemens), un campo dichiarativo della forza aziendale (elemento <ForzaAziendale>) che costituisce il riferimento per il corretto assetto di alcuni obblighi contributivi.
Come riportato nel documento tecnico Uniemens, nell'elemento obbligatorio <ForzaAziendale> deve essere indicato il numero di tutti i dipendenti – compresi quelli non retribuiti – a tempo pieno e i dipendenti a tempo parziale calcolati in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno. I lavoratori intermittenti devono essere computati all'interno di tale elemento in proporzione all'orario di lavoro effettivamente svolto nell'arco di ciascun semestre.
A tale fine, i datori di lavoro interessati devono provvedere, per l'intero mese, a valorizzare esclusivamente il codice “NR00” in <TipoLavStat>, senza valorizzazione delle settimane.
Bonus nuovi nati 2025: domande dal 17 aprile
Con circolare del 16 aprile l’Inps comunica che dal 17 aprile sono disponibili le funzioni per richiedere il bonus nuovi nati 2025, l’importo una tantum di 1.000 euro destinato alle famiglie con figli nati, adottati o in affido preadottivo a partire dal 1° gennaio 2025
- l beneficio è rivolto a cittadini italiani, europei o extracomunitari con permesso di soggiorno UE di lungo periodo o permesso unico di lavoro valido per oltre sei mesi;
- almeno un genitore deve essere residente in Italia al momento della domanda e dalla data di nascita o ingresso del figlio in famiglia;
- l’ISEE del nucleo familiare non deve superare 40.000 euro annui, escludendo dall’importo l’Assegno Unico e Universale.
Con il messaggio Inps n. 1303 del 16 aprile 2025, l’Inps ha ufficialmente annunciato l’attivazione del servizio.
INAIL
Dimissioni, non meno di 15 giorni per l'assenza ingiustificata
Il limite legale dei quindici giorni di assenza ingiustificata, decorso il quale scatta la risoluzione di fatto del rapporto di lavoro, “opera in via residuale, in assenza di previsione contrattuale. Tuttavia, l’espressione utilizzata dal legislatore (art. 19, L. n. 203/2024) per la quale il termine deve ritenersi in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni, ha fatto propendere per la considerazione, di prudenza, della non agibilità della previsione di termini inferiori da parte della contrattazione collettiva”. È quanto chiarisce il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nella lettera indirizzata al Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro che, lo scorso 2 aprile, aveva chiesto chiarimenti in merito ad alcune indicazioni contenute nella circolare ministeriale n. 6/2025 sulle disposizioni previste dal Collegato Lavoro in relazione alle dimissioni per fatti concludenti. Nonostante l’articolo 19 non preveda “espressamente” l’inderogabilità del termine dei quindici giorni – precisa il Ministero – la norma non consente “interpretazioni peggiorative della posizione del lavoratore”. Sui dubbi espressi dal CNO sulle conseguenze per mancato ripristino del rapporto di lavoro, il Ministero evidenzia la necessità di distinguere tra le diverse ipotesi prospettate. Di conseguenza, se “superato il termine per l’assenza ingiustificata e comunicata la circostanza all’Ispettorato territorialmente competente, quest’ultimo verifichi l’insussistenza dei presupposti richiesti dal nuovo comma 7-bis dell’art. 26 D.lgs. n. 151/2015, il rapporto di lavoro dovrà pur sempre essere ricostituito per iniziativa del datore di lavoro”. Ma se quest'ultimo non ritiene valide le ragioni del lavoratore, il rapporto di lavoro non potrà ricostituirsi in automatico. Nel caso, invece, in cui il lavoratore, dopo l’avvio della procedura di cui al nuovo comma 7-bis, “ma prima che la stessa abbia prodotto il suo effetto dismissivo, comunichi le proprie dimissioni, queste ultime produrranno gli effetti previsti dalla legge dal momento del loro perfezionamento”. In caso di dimissioni per giusta causa – prosegue il Dicastero – la verifica della sussistenza delle ragioni che hanno portato al recesso del lavoratore potrà essere oggetto in un successivo.
Flussi 2024: ulteriore assegnazione di quote per conversione
La Direzione Generale per le Politiche migratorie e per l’inserimento sociale e lavorativo dei migranti presso il Ministero del lavoro ha proceduto a un’ulteriore assegnazione territoriale di quote sul sistema SILEN al fine di soddisfare le richieste di conversione di permessi di soggiorno per lavoro stagionale in permessi di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale (art. 6, comma 5, lett. A del D.P.C.M. 27 settembre 2023) relative all’anno 2024, presentate sino al 31 dicembre 2024.
AGENZIA DELLE ENTRATE
Successioni, l’Agenzia fa il punto sulle novità
Con la circolare n. 3 del 16 aprile 2025, firmata dal direttore dell’Agenzia delle entrate Vincenzo Carbone, vengono illustrate le principali novità riguardanti l’imposta sulle successioni e donazioni. Il documento di prassi approfondisce la portata delle ultime modifiche normative, contenute nel decreto legislativo n. 139/2024, nella legge n. 104/2024, e nel decreto legislativo n. 87/2024, che puntavano a una razionalizzazione della disciplina.
Per le successioni aperte dal 1° gennaio 2025, non sono più gli uffici finanziari a determinare l’imposta e a richiederne il pagamento con avviso di liquidazione ma sono i soggetti obbligati in base alla dichiarazione di successione a provvedere autonomamente. Il versamento dell’imposta deve essere effettuato entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione di successione (quindi entro 12 mesi dalla data di apertura della successione, più 90 giorni). Per esempio, se una successione viene aperta il 22 ottobre 2025 e la relativa dichiarazione presentata il 15 aprile 2026, il versamento dell’imposta può essere effettuato entro il 20 gennaio 2027 (90 giorni decorrenti dal termine finale del 22 ottobre 2026 per la presentazione della dichiarazione di successione).
Il documento di prassi fornisce indicazioni anche in merito alla determinazione dell’imposta sulle successioni e riepiloga le aliquote che si applicano sul valore complessivo netto dei beni e dei diritti devoluti. Inoltre, ricorda che il Dlgs n. 139/2024 è intervenuto con riferimento all’individuazione dell’ufficio competente per l’applicazione dell’imposta. Si tratta, in particolare, dell’ufficio dell’Agenzia delle Entrate nella cui circoscrizione ricadeva l’ultima residenza della persona deceduta, oppure, se era residente all’estero, l’ufficio nella cui circoscrizione era stata fissata l’ultima residenza in Italia o, se l’ultima residenza non è nota, l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate di Roma.
La circolare riepiloga, infine, l’ammontare delle sanzioni relative a violazioni delle norme sulle imposte di successione e donazione, commesse a partire dal 1° settembre 2024. Il decreto legislativo n. 87/2024 (articolo 4, comma 2) ha infatti modificato varie disposizioni, prevedendo un generale abbassamento delle percentuali applicabili.
L’agenzia delle entrate, con il provvedimento del 17 aprile 2025, stabilisce le modalità semplificate per comunicare ai contribuenti l'esito negativo di un controllo fiscale, vale a dire quando un'attività istruttoria, avviata tramite questionari o inviti di comparizione, si conclude senza rilevare violazioni. Il provvedimento odierno nasce in attuazione del Dl n. 73/2022, che ha introdotto il nuovo comma 5-bis all’interno dell’articolo 6 dello Statuto dei diritti del contribuente, in un’ottica di maggiore semplificazione del processo di comunicazione tra l'Agenzia delle Entrate e i cittadini.
I canali individuati per informare i contribuenti sulla conclusione del controllo sono le applicazioni IO e tramite posta elettronica certificata
Rappresentanti: pronte le regole su requisiti e garanzia
L’Agenzia delle entrate, con un provvedimento del 17 aprile 2025, fissa la tempistica, e le relative modalità operative, con cui i rappresentanti fiscali, o i soggetti che intendono ricoprire tale ruolo, sono tenuti a presentare la dichiarazione che attesta il possesso dei requisiti e a prestare idonea garanzia in base al numero dei rappresentati. che dà attuazione alle ultime disposizioni introdotte all’articolo 17 comma 3 del decreto Iva lo scorso anno.
Il possesso dei requisiti per accedere al ruolo di rappresentante fiscale, infatti, è stato introdotto dall’articolo 4, comma 1 lettera a) del Dlgs 13/2024 il quale ha previsto, inoltre, la prestazione di idonea garanzia in relazione al numero di rappresentati. Le disposizioni attuative sono state definite con decreto del vice ministro dell’Economia e delle finanze del 9 dicembre 2024
Soggetti extra Ue con rappresentante, nuove regole per operare nel Vies
Con il provvedimento del 14 aprile 2025, l’Agenzia delle entrate fissa le regole operative del nuovo adempimento, introdotto lo scorso anno dal Dlgs n. 13/2024 per i soggetti non residenti in uno Stato membro dell’Unione europea o in uno degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo che si avvalgono di un rappresentante fiscale e che vogliono richiedere o mantenere l’inclusione nel Vies (Vat international exchange system), la banca dati dei soggetti Iva che effettuano operazioni intracomunitarie, questi soggetti sono tenuti a prestare una garanzia sotto forma di cauzione in titoli di Stato, polizza fideiussoria o di fideiussione bancaria.
AGENZIA DELLE ENTRATE – INTERPELLI
La società che ha ricevuto alcune fatture di acquisto nel 2023, ma non le ha registrate in quell’anno e, per un mero errore materiale, ha omesso di inserire l’Iva detraibile nella dichiarazione annuale, non può più presentare una dichiarazione integrativa per recuperarla, poiché il comportamento non configura un errore rilevante ed essenziale.
assumendo la residenza fiscale della contribuente nei Paesi Bassi, l’imposta si applica solo sui redditi prodotti in Italia. Ma poiché l'articolo 20 della Convenzione stabilisce che le remunerazioni per attività di ricerca non sono imponibili in Italia per un periodo non superiore a due anni, a condizione che il ricercatore sia residente nell'altro Stato e si rechi in Italia solo per tali attività, l’esenzione è applicabile al caso proposto. La contribuente, infatti, ha fornito il contratto di lavoro con l’università, confermando la sua posizione. Pertanto, può beneficiare dell'esenzione per un massimo di due anni.
Risposta n. 112 del 17 aprile 2025 – Opere d’ingegno di fonte estera: tassazione dei compensi
I non residenti in Italia sono tassati solo sui redditi prodotti nel territorio dello Stato. Dunque, dall’anno in cui una persona risulta residente all’estero, i compensi per l'utilizzazione di opere d'ingegno percepiti da fonte estera, non essendo prodotti in Italia, non sono soggetti a imposizione nel nostro Paese e non devono essere riportati nella dichiarazione dei redditi.
Non è consentita la deduzione integrale degli interessi passivi su mutui garantiti da ipoteca accesi da società immobiliari di gestione per l’acquisto di terreni destinati alla costituzione di diritti di superficie. L’Agenzia delle entrate precisa che la norma di riferimento (articolo 1, comma 36, della legge n. 244/2007) ne prevede la piena deducibilità, a condizione che gli immobili siano destinati alla locazione e che il finanziamento sia garantito da ipoteca.
Al fine di assicurare la finalità dell’art 1, comma 5 del Dl n. 39/2024(diretta a limitare i soggetti destinati a mantenere la facoltà di esercitare le opzioni di cui all'art. 121 del D.L. n. 34/2020), il sostenimento della spesa relativa all'esecuzione dei lavori deve avvenire mediante il relativo pagamento entro la data del 30 marzo 2024 e tale pagamento può essere effettuato anche da un soggetto diverso dal committente principale.
la deroga contenuta nel comma 5 dell’art 1, comma 5 del Dl n. 39/2024 opera esclusivamente laddove, alla data del 30 marzo 2024, siano stati sostenuti costi afferenti alla materiale esecuzione degli interventi edilizi oggetto dell'agevolazione.
AGENZIA DELLE ENTRATE PRINCIPI DI DIRITTO
Il risarcimento per danni, volto a compensare le spese sostenute per l'avviamento di un'attività imprenditoriale, non fa parte delle tipologie di reddito previste dalla normativa Cfc. Pertanto, non si realizzano i presupposti per l’applicazione della disciplina antielusiva, in particolare per quanto riguarda la condizione del conseguimento di oltre un terzo dei proventi complessivi da passive income.
ISTAT
TFR – Coefficiente di rivalutazione
L’Istat ha comunicato l’indice relativo al mese di marzo che è pari a 121,4.Il coefficiente per rivalutare le quote di trattamento di fine rapporto con riferimento al mese di marzo è di 1,123752%