
Il termine è di cinque anni dal giorno in cui il pagamento doveva essere effettuato
L'azione per riscuotere i premi di assicurazione, e in generale le somme dovute dai datori di lavoro all'Inail, si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui il pagamento doveva essere effettuato, come stabilito dall'art. 112, comma 2, del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124. Il termine è stato confermato anche dalla Corte di Cassazione, che ha sottolineato l'applicazione uniforme del termine quinquennale sia per l'accertamento che per il recupero dei crediti già liquidati, come indicato dall'art. 3, comma 9, lettera b), della Legge 8, n. 335/1995. Lo rende noto l’Inail con la circolare n. 26 del 7 aprile scorso, in cui ha fornito indicazioni operative per l'attività ispettiva, con un focus specifico sulla prescrizione dei premi richiesti a seguito di accertamenti ispettivi. In particolare, il documento di prassi chiarisce che il termine di prescrizione quinquennale si applica sia all'azione di accertamento e liquidazione dei crediti Inail, sia all'azione per il recupero dei crediti già accertati e liquidati. Questo significa che i premi assicurativi e gli accessori richiesti tramite certificato di assicurazione o variazione rientrano pienamente in questo limite temporale. La Cassazione – sottolinea l’Inail – ha precisato che il termine di cinque anni decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, ovvero dal momento in cui il pagamento doveva essere eseguito. Tale principio, previsto dall'art. 2935 del codice civile, viene interpretato come la possibilità legale di esercitare il diritto, senza considerare eventuali ostacoli di fatto o difficoltà operative che potrebbero ritardare l'azione. L’Inail infine ribadisce che il decorso della prescrizione non può essere sospeso durante l'attività ispettiva, poiché solo impedimenti di natura giuridica possono fermare il tempo. Le difficoltà pratiche o le complessità degli accertamenti non costituiscono, dunque, cause valide per interrompere la prescrizione.
Notizie correlate: Inail, aggiornati i tassi di interesse su rateazioni e sanzioni – Nuovo bando ISI- INAIL 2024: il webinar del 17.03 – Bando ISI 2024: apertura procedura dal 14.04