
Dopo le richieste di chiarimento pervenute, il Ministero fornisce le prime indicazioni sulle tempistiche legate all’operatività del sistema di assicurazione per tali rischi
I beni immobili in costruzione non sono soggetti all’obbligo assicurativo contro i rischi catastrofali perché “iscritti all’articolo 2424, comma 1, sezione Attivo, voce B-II, numero 5)". È una delle indicazioni fornite dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy con le FAQ pubblicate sul portale istituzionale. A seguito delle numerose richieste di chiarimento pervenute, infatti, il Mimit ha deciso di fornire le prime indicazioni sulle tematiche legate all’operatività del sistema di assicurazione per i rischi catastrofali, obbligatorio – va ricordato – per tutte le aziende iscritte al registro delle imprese, comprese le società tra professionisti, come indicato nelle FAQ n. 5 e 7. Obbligo che è stato di recente prorogato al prossimo 31 dicembre per micro e piccole imprese e al 1° ottobre 2025 per le medie. La FAQ n. 5 chiarisce quali sono le imprese soggette a tale obbligo, vale a dire tutte le aziende “con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile” a eccezione delle imprese “di cui all'articolo 2135 del codice civile (imprese agricole)”.
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