
Dalle Entrate i chiarimenti sul regime di tassazione da applicare agli incentivi incassati dal lavoratore che ha svolto attività in Italia e all’estero
Tassato all’estero il bonus incassato dal lavoratore che durante il periodo di maturazione del diritto al premio ha svolto attività in uno Stato estero, nel quale era fiscalmente residente, non rilevando il successivo trasferimento della residenza in Italia. Il chiarimento arriva dall’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 81/2025 in cui affronta un complesso caso di tassazione internazionale relativo a premi in denaro corrisposti ai dipendenti di una multinazionale per la loro partecipazione a piani di incentivazione. La questione verte sulla corretta tassazione da applicare ai bonus percepiti da un lavoratore che ha svolto attività in diversi Paesi durante il periodo di maturazione (Vesting Period) del diritto a tali incentivi. La società istante, di diritto tedesco ma con stabile organizzazione in Italia, chiedeva chiarimenti sull’applicazione delle norme per evitare la doppia imposizione. Secondo l’Amministrazione finanziaria, “il bonus incassato dal dipendente nel periodo in cui svolge la propria prestazione lavorativa in Italia, Paese in cui risiede, è maturato in parte in relazione all’attività lavorativa svolta nel Regno Unito e in un periodo di imposta in cui non era residente in Italia”. In sostanza, “in base ai criteri elaborati dall’Ocse e all’art. 23, comma 1, lettera c) del Tuir, il collegamento con il territorio dello Stato italiano si considera sussistente se nel Vesting Period, ossia nel periodo di maturazione del diritto, il dipendente residente all’estero, abbia svolto l’attività di lavoro in Italia”. In buona sostanza, conclude l’Agenzia, “se durante il Vesting Period, il dipendente ha svolto l’attività di lavoro in un Paese estero, risultando fiscalmente residente in tale Stato, il relativo reddito deve essere tassato in questo Paese, indipendentemente dal successivo trasferimento della residenza in Italia; dovrà, invece, essere tassato in Italia solo il reddito riferibile, pro-rata temporis, all’attività lavorativa svolta nel nostro Paese, anche sei il beneficiario del reddito risulta residente all’estero nell’anno di imposta di riferimento”.
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