
Dall’Inps le indicazioni sulle condizioni di accesso al beneficio e le eventuali esclusioni previste dalla normativa vigente
I lavoratori titolari di un trattamento pensionistico che avviano un nuovo rapporto di lavoro dipendente hanno diritto alla tutela previdenziale della malattia, a condizione che la specifica copertura sia prevista dalla normativa di settore. Lo comunica l’Inps con la circolare n. 57 dell’11 marzo scorso, in cui chiarisce che tale indennità potrà essere riconosciuta a questa tipologia di lavoratori in quanto l’assenza per motivi di salute determina una perdita del reddito aggiuntivo derivante dall’attività lavorativa. L’Istituto ricorda che fino ad oggi il principio generale escludeva i pensionati da questa tutela, considerando che il trattamento pensionistico garantisce comunque un reddito. Tuttavia, il nuovo orientamento tiene conto del fatto che un lavoratore in quiescenza che continua a svolgere un’attività dipendente è soggetto agli stessi obblighi contributivi previsti per gli altri lavoratori, compresi quelli relativi alla copertura per la malattia. Resta fermo il principio dell’incumulabilità laddove previsto: se il trattamento pensionistico non può essere percepito insieme ai redditi da lavoro, la stessa regola si applicherà all’indennità di malattia. Inoltre, alcune categorie restano escluse dal beneficio, come i titolari di pensione di inabilità, per i quali lo svolgimento di un’attività lavorativa comporta la perdita del diritto alla pensione. Infine, l’Istituto specifica che per i lavoratori iscritti alla Gestione separata non è prevista l’erogazione dell’indennità di malattia ai pensionati, e per loro non è richiesto il versamento della contribuzione aggiuntiva destinata al finanziamento della prestazione. Anche per gli operai agricoli a tempo determinato (OTD), il diritto all’indennità di malattia termina con la scadenza dell’iscrizione agli elenchi anagrafici.
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