
I chiarimenti delle Entrate sull’agevolazione nelle risposte a interpello n. 70 e 72/2025
Applicabile il nuovo regime impatriati al consulente straniero che non è mai stato fiscalmente residente in Italia. Non solo. Il periodo di permanenza all’estero, necessario ai fini dell’applicazione del regime, è di sette periodi di imposta. Sono i chiarimenti che le Entrate forniscono con le risposte a interpello n. 70 e 72 del 2025. Il primo caso riguarda un consulente straniero intenzionato a trasferirsi in Italia per la prima volta e per un periodo di tempo non inferiore a sei periodi di imposta per svolgere un’attività come lavoratore autonomo. Chiedeva all’amministrazione finanziaria se potesse usufruire della detassazione del 50% del reddito in Italia nel 2025, prevista dal nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati (articolo 5, D.Lgs. n. 209/2023). La norma – specifica l’Agenzia – “non subordina l’applicazione del nuovo regime alla condizione che il contribuente sia stato residente in Italia prima del trasferimento all’estero”. Il nuovo regime pertanto, può essere applicato anche ai contribuenti che “non sono mai stati fiscalmente residenti in Italia”. Il nuovo regime in favore degli impatriati è oggetto anche dell’altro interpello (n. 72). In questo caso, l’istante, un cittadino italiano, con lavoro all’estero, valutava l’idea di rientrare in Italia per svolgere l’attività di ingegnere navale a favore dello stesso datore per il quale lavorava all’estero. Il professionista chiedeva se nel suo caso trovasse applicazione il nuovo regime a partire dal 2025 e per i quattro anni successivi. La norma non specifica “la tipologia di rapporto contrattuale che deve intercorrere tra i soggetti". Dunque, “il periodo minimo di pregressa permanenza all’estero è aumentato a sei o sette anni in tutte le ipotesi in cui il contribuente al rientro in Italia presti l’attività lavorativa per il medesimo soggetto per il quale ha lavorato all’estero”.
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