
Per accedere alla nuova agevolazione non più necessario il nesso tra il trasferimento della residenza fiscale in Italia e l’inizio di un’attività lavorativa
Perché sia applicato il nuovo regime agevolativo in favore dei lavoratori impatriati non è più necessario verificare la sussistenza di un collegamento funzionale tra il trasferimento della residenza fiscale in Italia e l’inizio di un’attività lavorativa da cui derivi un reddito agevolabile, prodotto in Italia. In buona sostanza, non è necessario che al rientro in Italia sussistano i requisiti previsti dalla norma, “potendo gli stessi maturare anche successivamente”. Sono i chiarimenti forniti dalle Entrate nella risposta a interpello n. 66/2025 a un lavoratore, cittadino italiano residente all’estero, pronto a rientrare in Italia per svolgere un’attività con un nuovo datore da aprile 2025. Nei primi tre mesi dell'anno, però, lavorerebbe come frontaliere o in smart working per il suo attuale datore di lavoro estero. Una delle domande poste dall’istante riguarda la possibilità di applicare il nuovo regime agevolativo impatriati previsto dall’articolo 5 del D.Lgs. n. 209/2023 in relazione ai redditi derivanti dall’attività che a breve svolgerà nel nostro Paese con il nuovo datore di lavoro. Secondo l’Amministrazione finanziaria, il lavoratore non può fruire del nuovo regime “con riferimento ai redditi derivanti dall’attività svolta per i primi mesi del 2025, alle dipendenze del medesimo datore di lavoro per il quale è stato impiegato all’estero atteso che, per espressa previsione normativa, il periodo minimo di permanenza all’estero è di sei periodi di imposta”. Ma potrà, invece, accedere al nuovo regime in relazione al reddito derivante dal lavoro svolto in Italia alle dipendenze del nuovo datore di lavoro a partire da aprile 2025, "trattandosi di un reddito prodotto in Italia alle dipendenze di un datore di lavoro diverso da quello per il quale era stato impiegato prima del rientro in Italia e risultando altresì integrato il requisito minimo di permanenza all'estero di tre periodi d'imposta", precisano le Entrate.
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