
Fornite le istruzioni operative. Ripresentabili le istanze non accolte per esaurimento fondi
C’è tempo fino al 18 aprile 2025 per ripresentare le istanze non accolte per esaurimento dei fondi per accedere al Reddito di Libertà, il contributo economico destinato alle donne vittime di violenza per favorirne l’indipendenza economica e il reinserimento sociale. L’agevolazione prevede un’erogazione massima di 500 euro al mese per 12 mesi a supporto dell’autonomia abitativa e del percorso scolastico e formativo di eventuali figli minori. Lo rende noto l’Inps con la circolare n. 54 del 5 marzo scorso, condivisa con il Dipartimento per le Pari Opportunità, in cui, oltre a fornire indicazioni operative e istruzioni contabili, chiarisce che possono presentare domande le donne vittime di violenza, con o senza figli, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni e dai servizi sociali. Il contributo – si legge nel documento di prassi – è accessibile a cittadine italiane, comunitarie ed extracomunitarie con regolare permesso di soggiorno o altra documentazione attestante la regolarità della permanenza in Italia. Le richieste devono essere inviate tramite i Comuni di residenza, che provvederanno alla trasmissione all’Istituto per la verifica e l’erogazione. Il fondo – ricorda l’Inps – reso strutturale dalla legge di Bilancio 2024, dispone di 30 milioni di euro per il triennio 2024-2026, con possibilità di integrazione da parte delle Regioni. L’Inps valuterà, inoltre, le richieste in ordine cronologico e nei limiti delle risorse disponibili. Le istanze devono essere compilate utilizzando il modulo SR208 – Domanda Reddito di Libertà, disponibile sul sito dell’Istituto. I Comuni poi trasmetteranno la domanda all’Inps, che assegnerà un codice univoco per determinare l’ordine in graduatoria su base regionale.
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