
Pubblicato il decreto attuativo che detta i criteri per l’incentivo occupazionale introdotto dall'art. 24 del DL n.60/2024
Al via il bonus Zes, l’incentivo rivolto alle imprese del Sud che assumono a tempo indeterminato lavoratori over 35, disoccupati da lungo tempo. È stato pubblicato, infatti, lo scorso 21 febbraio, il decreto attuativo del 7 gennaio 2025 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che detta i criteri per fruire dell'incentivo introdotto dal D.L. n.60/2024. A darne notizia il Dicastero di Via Veneto con un comunicato stampa pubblicato sul portale istituzionale, nel quale si legge che “la misura prevista dall’articolo 24 del Decreto Coesione e finanziata con 591,4 milioni di euro fino al 2027 nell’ambito del Programma Nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027 mira a rafforzare i livelli occupazionali e ridurre i divari territoriali nelle regioni della Zona Economica Speciale (ZES) unica del Mezzogiorno: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna”. I datori di lavoro privati che possono accedere al bonus devono avere un organico fino a 10 dipendenti e assumere con contratto a tempo indeterminato tra il primo settembre 2024 e il 31 dicembre 2025 personale non dirigenziale da impiegare in una delle Regioni Zes. L'incentivo consiste in un esonero totale dei contributi previdenziali e spetta fino ad un massimo di 650 euro mensili per 24 mesi a quei soggetti che abbiano compiuto 35 anni alla data di assunzione e siano disoccupati da almeno 24 mesi. Necessario, al fine di usufruire dell’agevolazione, non aver effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo o licenziamenti collettivi nei 6 mesi precedenti l’assunzione. Le aziende interessate devono inoltrare una richiesta telematica all’Inps, indicando i dati di impresa e lavoratore, il tipo di contratto, la retribuzione media mensile e la sede di lavoro prevista. Il Bonus – specifica il Ministero – non è cumulabile con altri esoneri contributivi, “ma è compatibile, senza riduzioni, con la maxi-deduzione per nuove assunzioni introdotta dalla riforma dell’Irpef (art. 4 del D.Lgs. n. 216/2023) e prorogata fino al 2027”.
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