L’interpello ministeriale n.1/2025 precisa l’applicazione della procedura speciale per i licenziamenti, rafforzando le tutele per la stabilità occupazionale
Dal 1° gennaio 2022, i datori di lavoro che nell'anno precedente abbiano occupato almeno 250 dipendenti e intendano procedere alla chiusura definitiva delle attività devono osservare la procedura prevista dalla L. n. 234/2021 anche se l'esubero interessa un'unità produttiva con meno di 50 lavoratori. In questi casi, sono “impraticabili percorsi alternativi per pervenire alla risoluzione dei rapporti di lavoro”, come il licenziamento collettivo previsto dalla L. n. 223/1991. La procedura prevista dalla legge di Bilancio 2022 prevede che il datore di lavoro ne dia comunicazione preventiva per iscritto alle rappresentanze sindacali aziendali, con il coinvolgimento del Ministero del Lavoro e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Lo chiarisce il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con l’interpello n.1/2025, in cui fornisce chiarimenti sull’applicazione della speciale procedura di informazione e consultazione preventiva introdotta dalla citata legge per “garantire la salvaguardia del tessuto occupazionale e produttivo”. A tal fine, infatti, i datori di lavoro devono anche elaborare un piano per “limitare le ricadute occupazionali ed economiche derivanti dalla chiusura”.
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