Dall’INL i chiarimenti per chi opera nei cantieri temporanei e mobili, a seguito delle modifiche introdotte dal Collegato Lavoro
Rimane l'obbligo per i datori di lavoro di dotare i lavoratori di un tesserino di riconoscimento nei cantieri temporanei e mobili e per i dipendenti di esporlo durante l’attività lavorativa. Nonostante l'abrogazione dei commi 3, 4 e 5 dell’art. 36-bis del D.L. n. 223/2006 (convertito con modificazioni dalla L. n. 248/2006) con la L. n. 203/2024 (Collegato Lavoro), la normativa sulla sicurezza mantiene in vigore questa prescrizione, già prevista dal Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008). Lo rende noto l’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la nota n. 656 del 23 gennaio scorso, in cui precisa che l’abrogazione dei commi in questione non incide sugli obblighi già sanciti dal D.Lgs. n. 81/2008 in materia di sicurezza nei cantieri. Pertanto, – si legge nella nota – in caso di svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, anche nei cantieri temporanei e mobili, il datore dell’impresa appaltatrice o subappaltatrice che non fornisce ai propri lavoratori un’apposita tessera di riconoscimento è sanzionato dall’art. 55, comma 5, lett. i) del d.lgs. n. 81/2008 e il lavoratore della medesima impresa che non espone la tessera è sanzionato dall’art. 59, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 81/2008. Gli stessi obblighi si estendono anche ai lavoratori autonomi sanzionato dall’art. 60, comma 1, lett. b) e comma 2 del d.lgs. n. 81/2008.
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