I chiarimenti dell’Inps dopo il parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
L’Inps fornisce chiarimenti sul termine per fruire dell’esonero dal versamento del contributo addizionale sui trattamenti di cassa integrazione straordinaria nel caso di aziende sottoposte a procedure concorsuali, dopo le modifiche introdotte dal Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza. I chiarimenti, successivi al parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sono contenuti nel messaggio n. 283/2025, pubblicato lo scorso 24 gennaio. Nello specifico, “in caso di fallimento (o liquidazione giudiziale) con autorizzazione all’esercizio provvisorio, l’esonero dal versamento del contributo addizionale spetta limitatamente alla durata dello stesso”. Nel caso, invece, di concordato preventivo con continuazione dell’attività, “l’esonero dal pagamento del contributo addizionale viene meno dal momento in cui interviene il provvedimento di omologa in quanto, per effetto dell’omologazione, il debitore torna in bonis e riacquista la possibilità di disporre del proprio patrimonio e di gestire l’azienda”. Nelle ipotesi di accordi di ristrutturazione, il contributo addizionale “torna a essere dovuto una volta intervenuta l’omologa del piano di ristrutturazione, tenuto conto che tale circostanza consente di considerare il debitore rientrato in bonis, analogamente a quanto prospettato per il concordato preventivo”. L’esonero dal versamento del contributo in esame, nel caso di liquidazione coatta amministrativa, spetta, invece, “a partire dal provvedimento che la ordina, ferma restando l’autorizzazione alla continuazione dell’esercizio d’impresa, fino alla chiusura della procedura”.
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