I chiarimenti delle Entrate: si può usufruire della detrazione anche per gli interventi successivi al 30 marzo 2024
Si può usufruire dello sconto in fattura per gli interventi edilizi anche in presenza di variazioni relative alla Cilas (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata Superbonus). A precisarlo, l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 15/2025. L’Amministrazione finanziaria risponde al quesito di un istante (condominio) relativo ad alcuni interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico previsti dal Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) e per i quali aveva presentato la Cilas. A causa della reiterata sospensione dei lavori, l’istante sforava il termine previsto per poter usufruire della detrazione (30 marzo 2024) secondo le vecchie regole dell’agevolazione. L’istante chiedeva, dunque, di poter usufruire dello sconto in fattura anche per la parte degli interventi eseguiti successivamente al 30 marzo 2024. Secondo il parere fornito dalle Entrate, “in presenza di una Cilas o altro titolo abilitativo presentato entro il 29 marzo 2024, eventuali varianti, sia soggettive che oggettive successive a tale data non escludono il riconoscimento della deroga al blocco delle opzioni previsto dall’articolo 1, comma 2, del D.L. n. 39/2024”. Nel caso in esame, dunque, “essendo state sostenute delle spese, al 30 marzo 2024, documentate da fattura, per gli interventi relativi alla coibentazione termica dell’involucro dell’edificio”, le Entrate sostengono che il condominio, “anche in seguito alla variazione dell’impresa esecutrice dei lavori attraverso una variante al progetto edilizio originario, possa continuare a fruire del Superbonus nella modalità dello sconto in fattura anche per gli interventi eseguiti successivamente al 30 marzo 2024”.
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