Le precisazioni Inps dopo le modifiche introdotte dalla L. n. 203/24
Nel caso di trasformazione del contratto di apprendistato di primo livello in un contratto di alta formazione, ricerca e per la formazione professionale regionale l’aliquota di contribuzione del datore di lavoro è pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. E ciò perché la trasformazione del contratto in esame non comporta la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro, ma la continuità del rapporto già in essere. Il datore di lavoro è, inoltre, tenuto a versare l’aliquota di finanziamento della NASpI nella misura dell’1,31% e del contributo integrativo destinabile al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la trasformazione continua pari allo 0,30%. È quanto precisa l’Inps nel messaggio n. 285/2025, ricordando che l’articolo 18 del Collegato Lavoro (L. n. 203/2024) ha modificato il comma 9 dell’articolo 43 del D.Lgs. n. 81/2015, prevedendo la possibilità di trasformare il contratto di apprendistato di primo livello, oltre che in un apprendistato professionalizzante, anche in un contratto di apprendistato di alta formazione. Per quanto riguarda il generale regime contributivo applicabile ai contratti in esame, si rinvia – specifica l’Istituto – alla circolare n. 108/2018. Ai fini della compilazione del flusso Uniemens, i datori di lavoro dovranno attenersi alle modalità in uso.
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