Il riepilogo sulle modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2025 alla disciplina delle misure. Pubblicato anche il calendario dei pagamenti per il mese di gennaio
Novità in vista per l’Assegno di Inclusione e il Supporto per la Formazione e il Lavoro. Operative dal 1° gennaio 2025, le modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2025 alla disciplina delle due misure, illustrate dall’Inps nel messaggio n. 148/2025 con il relativo nuovo calendario dei pagamenti per il mese di gennaio. Vengono elevate la soglia Isee e quella del reddito familiare per accedere all’Assegno di Inclusione. La Manovra introduce, inoltre, una specifica soglia di reddito familiare per l’accesso alla misura per i nuclei familiari che risiedano in un’abitazione in locazione, secondo quanto risulta dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) resa ai fini dell’Isee. Per il SFL, invece, la stessa legge eleva la soglia dell’indicatore della situazione economica equivalente e la soglia di reddito per l’accesso alla misura, aumenta l’importo mensile e prevede la proroga della durata della misura fino a ulteriori dodici mensilità, in presenza di particolari condizioni. Entrando nel dettaglio, per quanto riguarda l’AdI, stando all’articolo 1, comma 198, della legge di Bilancio 2025, sale la soglia del valore Isee da 9.360 euro a 10.140 euro; per il reddito familiare da 6.000 a 6.500 euro e “da 7.560 euro a 8.190 euro per il nucleo familiare composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni o da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza”. Aumentata, inoltre, la soglia del reddito familiare per l’accesso all’ADI a 10.140 euro nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, secondo quanto risulta dalla DSU resa ai fini dell’Isee. E sempre il comma 198 ha apportato modifiche all’articolo 12 del D.L. n. 48/2023; sale la soglia Isee e del valore del reddito familiare da 6.000 euro a 10.140 euro; incrementato inoltre, l’importo mensile della misura da 350 euro a 500 euro. Viene inoltre introdotto il comma 7-bis, secondo il quale “il limite temporale di dodici mesi di erogazione della misura è prorogabile per una durata massima di ulteriori dodici mesi, previo aggiornamento del patto di servizio personalizzato, qualora alla scadenza dei primi dodici mesi di fruizione risulti la partecipazione del beneficiario a un corso di formazione.
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