Nella risoluzione delle Entrate ridenominato anche il codice identificativo “73”
Fornite indicazioni sulle modalità di compilazione del modello F24 nel caso in cui il ravvedimento si riferisca a società o associazioni di cui all'art. 5 e agli artt. 115 e 116 TUIR. Lo rende noto l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n.1/E del 9 gennaio scorso in cui specifica che i soggetti interessati devono indicare, nella sezione “Contribuente” del modello, il proprio codice fiscale e, nel campo “Codice fiscale del coobbligato,” il codice fiscale della società o associazione, unitamente al codice identificativo “73”, ridenominato come “Contribuente – Società”. Restano comunque validi i versamenti già effettuati senza l’indicazione di questi dati. In alternativa – si legge nel documento di prassi – il versamento delle imposte sostitutive può essere eseguito direttamente dalla società o associazione per conto dei soci o associati. In questo caso – ricordano le Entrate – è necessario utilizzare il codice tributo “4075” per le imposte sui redditi e relative addizionali e il codice “4076” per l’imposta sostitutiva dell’IRAP, precedentemente istituiti con la risoluzione n. 50/E. Tali versamenti devono coprire l’intero importo dovuto, anche se effettuati in forma rateale.
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