Con la nota n. 9740, l’Ispettorato illustra punti chiave su sicurezza, dimissioni e procedimenti conciliazione
Fornite dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) le prime indicazioni operative sui contenuti della L. n. 203/2024, recante “Disposizioni in materia di lavoro”, che coinvolge aspetti chiave del mondo del lavoro, dalla sicurezza nei luoghi di lavoro alla risoluzione dei rapporti di lavoro, fino ai procedimenti di conciliazione. Lo rende noto lo stesso Ispettorato con la nota n. 9740 del 30 dicembre 2024. Tra le modifiche più significative, spicca l’introduzione dell’articolo 14-bis al D.Lgs. 81/2008, che obbliga il Ministro del Lavoro a presentare entro il 30 aprile di ogni anno un rapporto alle Camere sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro e sugli interventi previsti per migliorare le condizioni lavorative. Novità rilevanti riguardano anche i locali sotterranei e semisotterranei per attività lavorative, che potranno essere utilizzati solo se privi di emissioni di agenti nocivi e previa comunicazione certificata all’Ispettorato del Lavoro, il quale valuterà il rispetto dei requisiti tecnici entro 30 giorni. Su quest'ultimo aspetto, l'INL sottolinea che bisognerà attendere una circolare che definisca la documentazione utile a dimostrare il rispetto dei requisiti previsti per l'utilizzo dei locali. Per quanto riguarda la gestione delle risoluzioni dei rapporti di lavoro con l'introduzione del nuovo comma 7-bis all'art.19, si disciplinano – precisa l'Ispettorato – le ipotesi di "dimissioni di fatto" o per "fatti concludenti", rispetto alle quali non trova applicazione la disciplina delle "dimissioni online". Sarà compito dell'INL fornire indicazioni agli ispettori per verificare la veridicità della comunicazione effettuata dal datore di lavoro in merito all'assenza ingiustificata del lavoratore. Aggiornamenti importanti riguardano anche i procedimenti di conciliazione in materia di lavoro, che potranno essere gestiti in modalità telematica, in attesa di un decreto interministeriale che ne definisca le regole tecniche. Anche in questo caso l'INL precisa che nulla cambia per le attività in capo all'Ente fino all'emanazione del citato decreto.
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