Esposte dall’Agenzia delle Entrate le modalità di compilazione
Istituiti i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva dovuta ai sensi dell’articolo 167, comma 4-ter, del Tuir, come modificato dall’articolo 3 del D.Lgs. n. 209/2023. Lo rende noto l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 64/E. L’articolo 3 citato ha inserito il comma 4-ter nell’art. 167 del Tuir, introducendo un regime opzionale di tassazione alternativa per le imprese estere controllate. Per consentire il versamento tramite modello F24 dell’imposta sostitutiva le Entrate hanno istituito i seguenti codici tributo: “4077”, “4078”, “4079”, “4080”, “4081” e “4082”. Codici che in sede di compilazione del modello F24 sono esposti nella sezione Erario, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “anno di riferimento” dell’anno di imposta per cui si effettua il versamento.
Notizie correlate: ZES unica: ecco le percentuali del credito d’imposta fruibile per gli investimenti – ZLS: fino al 30.01.2025 le comunicazioni per il credito d’imposta – Gestione Separata: ecco la causale “RUGS” per i versamenti rateizzati