Destinatari dell’agevolazione i datori di lavoro privati che hanno conseguito la certificazione entro e non oltre il 31 dicembre 2024
I datori di lavoro privati che abbiano conseguito la certificazione della parità di genere entro e non oltre il 31 dicembre 2024 possono fare richiesta per accedere all’esonero contributivo previsto dall’articolo 5 della L. n. 162/2021 fino al 30 aprile 2025. Lo rende noto l’Inps con il messaggio n. 4479/2024 specificando quali sono le informazioni che la domanda telematica deve contenere, tra cui i dati identificativi del datore di lavoro, la retribuzione media mensile globale stimata relativa al periodo di validità della certificazione in esame e la dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, di essere in possesso della certificazione della parità di genere di cui all’articolo 46-bis del D.Lgs. n. 198/2006. Con riguardo alla retribuzione media mensile globale, l’Inps precisa poi che la stessa deve essere intesa come la somma di tutte le retribuzioni mensili medie corrisposte dal datore di lavoro “nel periodo di validità della certificazione”. Con riferimento all’elaborazione delle istanze, le domande per ottenere l’agevolazione rimarranno nello stato “trasmessa” fino alla data di “elaborazione massiva” che verrà effettuata solo successivamente alla scadenza del periodo volto all’acquisizione delle istanze (30 aprile 2025). Al termine delle elaborazioni, verrà comunicato, in calce allo stesso modulo di istanza online presente all’interno del “Portale delle Agevolazioni”, l’ammontare dell’esonero che potrà essere fruito. L’Inps precisa che autorizzerà i datori di lavoro alla fruizione del beneficio, in misura non superiore all’1% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro dallo stesso indicati nella domanda di autorizzazione, fermo restando il limite massimo di 50mila euro per ciascun beneficiario. Al termine dell’elaborazione delle istanze, “alle posizioni contributive per le quali sarà possibile procedere al riconoscimento dell’esonero verrà attribuito il codice di autorizzazione “4R”. In caso di rinuncia o revoca della certificazione, il datore di lavoro provvederà a darne tempestiva comunicazione all’Istituto tramite la funzionalità “Contatti” del cassetto previdenziale del contribuente, nonché tramite Pec all’indirizzo pariopportunita@mailbox.governo.it. L’Inps precisa, infine, che saranno forniti ulteriori dettagli per le certificazioni rilasciate nelle annualità successive al 2024.
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