La procedura deve essere attivata dal datore di lavoro. Scadenza fissata al 16.03.2025
Sono ammesse alla fruizione dello sgravio contributivo per i contratti di solidarietà stipulati nell’ambito degli interventi di CIGS le imprese destinatarie dei decreti di ammissione alle riduzioni contributive, ma non incluse nell’Allegato n. 1 alla circolare n. 66/2024, con cui erano state fornite le indicazioni operative in favore delle imprese destinatarie dei decreti direttoriali di autorizzazione adottati dal Ministero del Lavoro, i cui periodi di CIGS per contratto di solidarietà risultano conclusi entro il 30 giugno 2023. Lo rende noto l’Inps con il messaggio n. 4252/2024 del 13 dicembre scorso, in cui precisa che le imprese interessate possono avviare la procedura di recupero del beneficio tramite conguaglio. Tale procedura – si legge nel documento di prassi – deve essere attivata dal datore di lavoro. La Struttura territoriale competente, una volta accertata la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della riduzione contributiva, attribuirà alla posizione aziendale il codice di autorizzazione “1W”. Inoltre, le aziende beneficiarie devono valorizzare, nel flusso Uniemens, le quote spettanti all’interno di “DenunciaAziendale”, “AltrePartiteACredito”, l’elemento “CausaleACredito”, utilizzando il codice causale “L991”, che identifica lo sgravio relativo ai contratti di solidarietà per il periodo autorizzato; nonché l’elemento “SommaACredito”, indicando il relativo importo. Le operazioni di conguaglio – precisa l’Istituto – devono essere completate entro il 16° giorno del terzo mese successivo alla pubblicazione del messaggio, ossia entro il 16 marzo 2025. Fornite, infine, dall’Inps anche le relative istruzioni contabili.
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