Novità normative e ultime circolari emesse
È stato pubblicato sulla GazzettaUfficiale del 2 gennaio 2025, n. 1, il D.Lgs. 10 dicembre 2024, n. 211, contenente l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1672 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2018, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005, nonché alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776, che stabilisce i modelli per determinati moduli nonché le norme tecniche per l'efficace scambio di informazioni a norma del regolamento (UE) 2018/1672. Il provvedimento entrerà in vigore dal 17 gennaio 2025.
Il decreto prevede, tra l’altro, che il trasferimento di oro da o verso l'estero, ovvero il commercio di oro ovvero ogni altra operazione in oro anche a titolo gratuito, a prescindere dalla consegna materiale dell'oro, è oggetto di dichiarazione all’Unità di informazione finanziaria per l'Italia, qualora il valore dell'operazione risulti di importo pari o superiore a 10.000 euro.
Richiesta di rateazione: in gazzetta i nuovi parametri
Pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024 Il decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze del 27 dicembre 2024, a completamento della nuova disciplina sulla riscossione. Il Decreto definisce i parametri per la temporanea situazione di obiettiva difficoltà e le relative modalità di documentazione, necessarie per beneficiare di piani di rateazione più favorevoli.
A partire dal nuovo anno e fino a tutto il 2026, la rateizzazione delle somme iscritte a ruolo entro i 120mila euro può arrivare fino a 84 rate mensili per i contribuenti che dichiarano, con una semplice richiesta, di trovarsi in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria.
Si ricorda che la nuova disciplina sulla dilazione dei pagamenti, prevista dalla riforma sulla riscossione (Dlgs n. 110/2024), ha modificato le condizioni di accesso ai piani di rateizzazione e previsto un maggior numero di rate concedibili da Agenzia delle entrate-Riscossione. I contribuenti devono presentare richiesta di rateizzazione in base alla soglia di debito e alla situazione economica dichiarata o documentata. Le rate sono ampliate fino a un massimo di 96 per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028 e fino a 108 per le richieste presentate dal 1° gennaio 2029.
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024 il decreto 27 dicembre 2024del ministero dell’economia e finanze con il periodico adeguamento dei coefficienti per determinare correttamente la base imponibile dell’imposta di registro, il valore delle rendite e pensioni, il valore dei diritti reali di uso, usufrutto e abitazione. Tali coefficienti seguono la variazione del tasso legale di interesse. Le variazioni, definite dal decreto, hanno efficacia per le successioni aperte e le donazioni fatte a decorrere dal 1° gennaio 2025.
Milleproroghe 2025 in Gazzetta Ufficiale
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2024, il c decreto “milleproroghe”, operativo dal giorno successivo, cioè dallo scorso sabato 28 dicembre
Di seguito, le principali novità sui termini in materia di lavoro:
- prorogata al 31 dicembre 2025 la facoltà di utilizzo nei contratti di lavoro dipendente a tempo determinato nel settore privato della causale basata sulle “esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti”, qualora non vi siano causali individuate dalla contrattazione collettiva, come previsto dall’art. 19, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
- sono limitate a 3 anni a decorrere dal 2025 le facoltà assunzionali previste nell’ambito delle Pubbliche Amministrazioni;
- prorogata al 31 dicembre 2025 la facoltà per le ONLUS di accreditarsi per l’accesso alla ripartizione del cinque per mille anche se non iscritte al RUNTS;
- si assegna al Dipartimento per gli Affari regionali della Presidenza del Consiglio dei ministri l’attività istruttoria per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni – LEP e dei relativi costi e fabbisogni standard fino al 31 dicembre 2025, a decorrere dal 5 dicembre 2024.
Mentre dal punto di vista fiscale si sposta al 31 marzo 2025 il termine dell’esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica delle prestazioni sanitarie verso consumatori finali e al 10 gennaio 2026 quello a decorrere dal quale si applica il nuovo regime di esenzione Iva per le operazioni realizzate dagli enti del Terzo settore.
INPS
Esonero parità di genere: domande entro il 30 aprile 2025
Con il messaggio n. 4479 del 30 dicembre 2024, l’INPS pubblica le istruzioni per la richiesta di esonero contributivo da parte dei datori di lavoro che abbiano conseguito la certificazione di parità entro il 31 dicembre 2024.
Ai fini del riconoscimento del beneficio contributivo il rilascio della certificazione deve essere effettuato da Organismi di certificazione accreditati ai sensi del Regolamento (CE) 765/2008 e, quindi, riportanti il marchio UNI e quello dell’Ente di accreditamento.
Le domande di esonero possono essere presentate fino al 30 aprile 2025 per le certificazioni di parità conseguite entro il 31 dicembre 2024. Viene chiarito, inoltre, che sul portale istituzionale www.inps.it, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni”, è disponibile il modulo di istanza on line “SGRAVIO PAR_GEN” da utilizzare per l’invio delle richieste di accesso al beneficio.
In caso di modifica del certificato da parte dell’Organismo di certificazione occorre indicare esclusivamente la data della prima emissione del certificato in corso di validità.
Pensionati: rideterminazione prestiti 2025
L’INPS, con il messaggio 30 dicembre 2024, n. 4491, rende noto che, in base all'articolo 14 della Convenzione per la concessione di finanziamenti a pensionati INPS e all'articolo 15 del relativo regolamento, gli oneri per il servizio reso dall'Istituto sono stati aggiornati per il 2025, sulla base della contabilità analitica del 2023.
Il costo per l'estrazione del rateo pensionistico per il 2025 è:
- 2,39 euro (IVA esente) per le banche e intermediari che hanno sottoscritto la Convenzione;
- 10,06 euro (IVA esente) per quelli che non l'hanno fatto;
- 120,72 euro (IVA esente), costo di gestione annuo per banche e intermediari finanziari che non hanno sottoscritto la Convenzione.
Questi parametri saranno applicati automaticamente a tutte le cessioni con data contratto dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025 e saranno trattenuti tramite compensazione sui versamenti mensili a favore delle società cessionarie.
Alluvioni: le istruzioni per lo sgravio al 68% ai datori di lavoro agricoli
L’INPS, con la circolare n. 114 del 31 dicembre 2024, ha fornito le istruzioni per l’applicazione dell’agevolazione riconosciuta dal dl 63/2024 a favore dei datori di lavoro agricolo ubicati nelle zone colpite dalle alluvioni in Emilia-Romagna, Marche e Toscana.
la norma prevede, a favore di tali soggetti, una riduzione del 68% della contribuzione datoriale dovuta entro il 31.12.2024. L’agevolazione è applicabile a tutti i datori di lavoro iscritti alla Gestione contributiva agricola, inclusi quelli con contratti a tempo indeterminato, determinato e apprendistato.
La riduzione al 68% non trova applicazione per la contribuzione afferente al Fondo di Tesoreria. Inoltre, non è oggetto di sgravio il contributo dello 0,30% destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua.
I datori di lavoro devono richiedere, tramite cassetto bidirezionale, l'attribuzione del codice di autorizzazione “6V” che assume il nuovo significato di “Imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura aventi diritto alla riduzione contributiva ex art 2, DL 15 maggio 2024, n. 63, convertito con legge 12 luglio 2024, n. 101”. Devono poi riportare i dati relativi all'agevolazione nei flussi UNIEMENS. In particolare, nell’elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il valore “ESAS”.
AGENZIA DELLE ENTRATE
Franchigia Iva transfrontaliera: pronta la comunicazione preventiva
Con il provvedimento direttoriale del 30 dicembre 2024,l’Agenzia delle entrate ha individuato le informazioni che le piccole imprese, le quali intendono avvalersi del regime di franchigia Iva in uno Stato di esenzione, sono tenute a trasmettere alla stessa Agenzia, nonché le modalità e i termini per effettuare la comunicazione preventiva contenente tali informazioni.
La direttiva (Ue) 2020/285 del Consiglio del 18 febbraio 2020, recepita nel nostro ordinamento dal decreto legislativo n. 180/2024 ha introdotto il “regime transfrontaliero di franchigia da Iva”. In linea generale, le nuove disposizioni prevedono che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, per limitare effetti distorsivi della concorrenza negli scambi intracomunitari, gli Stati membri che hanno adottato un regime di franchigia da Iva per le imprese minori, come l’Italia, devono concedere tale franchigia anche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel loro territorio da soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro.
Per avvalersi del regime di franchigia in uno Stato di esenzione, i soggetti stabiliti nel territorio dello Stato sono tenuti a effettuare una comunicazione preventiva all’Agenzia delle entrate. La stessa è finalizzata all’ottenimento del numero di identificazione EX composto dal numero di partita Iva del soggetto stabilito seguito dal suffisso “EX”.
I servizi di consultazione telematica ipotecaria e catastale sono disponibili all’interno dell’area riservata dell’Agenzia, previa accettazione delle condizioni generali di utilizzo. Per l’accesso ai servizi è possibile stipulare apposite convenzioni sulla base delle esigenze istituzionali. Dal 1° gennaio 2025, inoltre, non sono più dovuti gli importi per l’accesso alle banche dati ipotecaria e catastale, indicati nel provvedimento del 17 dicembre 2014.
Banche dati ipotecarie e catastali: al via le nuove modalità di consultazione
L’Agenzia delle entrate, con provvedimentodel 30 dicembre 2024, a seguito alle importanti innovazioni in tema di accesso telematico alle banche dati ipotecaria e catastale introdotte dall’articolo 7, Dlgs n. 139/2024 che ha attribuito, fra l’altro, all’Agenzia delle entrate il compito di definire le regole sulla libera consultazione dei servizi, ha definito le modalità diconsultazione telematica della banca dati ipotecaria e catastale. Le informazioni sono disponibili all’interno dell’area riservata dell’Agenzia, previa accettazione delle condizioni generali di utilizzo. Per l’accesso ai servizi è possibile stipulare apposite convenzioni sulla base delle esigenze istituzionali. Dal 1° gennaio 2025, inoltre, non sono più dovuti gli importi per l’accesso alle banche dati ipotecaria e catastale, indicati nel provvedimento del 17 dicembre 2014.
L’Agenzia delle entrate, con il provvedimentodel30 dicembre 2024, ha fissato d’intesa con l’Associazione nazionale dei Comuni italiani (Anci) ha infatti fissato la data di operatività per la nuova procedura semplificata introdotta dal decreto legislativo n. 1/2024 per l’adempimento richiesto nell’ambito dei trasferimenti immobiliari che comportano il frazionamento di terreni.
In particolare, dal prossimo 1° luglio il deposito ai Comuni sarà effettuato direttamente dall’Agenzia delle entrate – alla quale i tecnici redattori inviano telematicamente gli atti di aggiornamento geometrico – su un’area dedicata del Portale per i Comuni, come previsto dal nuovo comma 5-bis dell’articolo 30 del Dpr n. 380/2001, introdotto dall’articolo 25 del decreto legislativo n. 1 del 2024.
AGENZIA DELLE ENTRATE – INTERPELLI
Risposta n. 1 del 2 gennaio 2025 – Refitting nave da diporto: trattamento IVA
Quando il refitting (letteralmente “rimessa a nuovo”) è particolarmente invasivo, ad esempio poiché necessario a rendere un’imbarcazione ad uso privato idonea all’uso commerciale, si ritiene di poter assimilare, ai fini fiscali, tale fattispecie a quella delle navi in costruzione, considerando dunque sussistente la destinazione commerciale solo a seguito dell’iscrizione dell’imbarcazione nel registro delle navi commerciali (verosimilmente all’esito degli interventi di refitting).