In assenza di retribuzione imponibile, si valorizzano i dati della contribuzione figurativa delle integrazioni salariali, corrisposte dall’azienda o dall’Istituto
Fornite indicazioni per il calcolo della prestazione di NASpI nei casi in cui il lavoratore licenziato che ha presentato domanda non disponga, nel quadriennio di osservazione, di alcuna retribuzione utile esposta nei flussi Uniemens, essendo posto in cassa integrazione a zero ore. Lo rende noto l’Inps con il messaggio n. 4254 del 13 dicembre scorso, precisando che, in assenza di retribuzione imponibile, è possibile valorizzare i dati dell’imponibile previdenziale legati alla contribuzione figurativa delle integrazioni salariali sostitutive della retribuzione, corrisposte dall’azienda e conguagliate o erogate direttamente dall’Istituto. Tale situazione – si legge nel documento di prassi – rende impossibile calcolare le retribuzioni utili per la NASpI, poiché nel quadriennio non ci sono giornate lavorative che permettano di definire la retribuzione imponibile. Inoltre, non è applicabile il cosiddetto “meccanismo di neutralizzazione” che estende il periodo di osservazione, come avviene per il requisito delle tredici settimane di contribuzione o per la durata della prestazione. Pertanto, ai fini del calcolo della prestazione NASpI, su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, “si può procedere, in assenza di retribuzione imponibile, alla valorizzazione dei dati dell’imponibile previdenziale riferiti alla contribuzione figurativa relativa alle integrazioni salariali sostitutive della retribuzione, corrisposte dall’azienda e poi da questa conguagliate” o direttamente dall’Istituto.
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