Le linee guida della Fondazione Studi per l’interpretazione corretta della novella disciplina prevista dal Ddl Lavoro
Tra le numerose novità contenute nel Ddl Lavoro, approvato in via definitiva dal Senato, lo scorso 11 dicembre, l’introduzione delle disposizioni, previste dall’articolo 19, sulla risoluzione del rapporto di lavoro. "Il legislatore ha colmato il vuoto normativo relativo alla garanzia di autenticità delle dimissioni che ha permesso a molti lavoratori di abusare del sistema per ottenere la NASpI, assentandosi in modo illegittimo senza che tale condotta potesse essere considerata una forma tacita di dimissioni volontarie". Così la circolare n. 8/2024 della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro contenente le linee guida per interpretare correttamente la novella disciplina sia da un punto di vista normativo che operativo. La novella prevede infatti che in caso di assenza ingiustificata del lavoratore, protratta oltre il termine previsto dai Ccnl o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore ai 15 giorni, il datore di lavoro debba darne comunicazione formale, tramite Pec, alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro. Nel documento le precisazioni degli esperti sui termini temporali da considerare per il conteggio delle assenze e sulle modalità con cui procedere con al risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni.
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