I chiarimenti sul regime sanzionatorio. L’assenza del documento può comportare anche l’allontanamento dal cantiere e l’esclusione dai lavori pubblici per 6 mesi
Chiunque operi nei cantieri senza la patente a crediti o con un punteggio inferiore ai 15 crediti richiesti è soggetto a una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori, con un minimo di 6.000 euro. Nei casi più gravi, l’assenza del documento può comportare anche l’allontanamento dal cantiere e l’esclusione dai lavori pubblici per sei mesi. A chiarirlo è l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) con la nota n. 9326 del 9 dicembre scorso, che fornisce indicazioni dettagliate sul regime sanzionatorio e le modalità operative, come disciplinato dall’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008. L’Ispettorato – si legge nel documento – precisa che la normativa prevede alcune deroghe. In particolare, per il periodo transitorio (dal 23 settembre al 31 ottobre 2024), è stata concessa la possibilità di operare nei cantieri tramite autocertificazione/autodichiarazione trasmessa via PEC, come indicato nella circolare n.4/2024. Inoltre, in situazioni particolari, come la perdita di crediti durante lavori già avviati, è consentito completare le attività se queste rappresentano oltre il 30% del valore del contratto. Tuttavia, questa eccezione, prevista dal comma 10 del citato art. 27, non si applica a chi non abbia mai posseduto la patente o non ne abbia fatto richiesta. Infine, l’INL ricorda che i committenti e i responsabili dei lavori sono tenuti a verificare “il possesso della patente o di un documento equivalente” per tutte “le imprese esecutrici o i lavoratori autonomi coinvolti, anche in caso di subappalto”. Per le imprese non soggette all’obbligo della patente, è richiesta l’attestazione di qualificazione SOA. In caso di mancata verifica, il committente rischia una sanzione amministrativa fino a 2.562,91 euro, come previsto dall’art. 90, comma 9, lett. b-bis, del D.Lgs. n. 81/2008.
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