Così le Entrate: anche se non ci sono modifiche alla compagine sociale, l’operazione modifica la categoria di reddito ascrivibile al contribuente
La trasformazione eterogenea da associazione professionale in società tra professionisti (STP), anche se non modifica la compagine sociale, può essere una causa di decadenza del concordato preventivo biennale perché determina una modifica della categoria di reddito ascrivibile al contribuente. È uno dei chiarimenti che fornisce l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 247/2024. L’istante chiedeva se la trasformazione da associazione professionale a società tra professionisti potesse determinare effetti sull’adesione alla proposta di concordato e, in particolare, se l’operazione configurasse una causa di decadenza dall’istituto. Come si legge nel parere delle Entrate, la trasformazione in esame “rappresenta una modifica soggettiva tra il soggetto che ha aderito al CPB e quello che materialmente lo applicherà nel biennio di riferimento”. Si determinerebbe, dunque, “la fattispecie per la quale lo stesso soggetto che ha aderito al CPB dichiarando di produrre redditi da lavoro autonomo, a seguito della trasformazione, produrrà redditi di impresa per il biennio di sua efficacia”. Con la trasformazione viene modificata la tipologia di reddito conseguito “con conseguente applicazione di differenti regole per il calcolo della base imponibile oggetto di concordato in virtù della natura di lavoro autonomo o d’impresa dei redditi prodotti”. E infatti, “le dinamiche di funzionamento degli ISA, strumento base per l’elaborazione delle proposte di CPB e l’impianto dello stesso istituto risultano profondamente diversi a seconda che si riferiscano a lavoratori autonomi o soggetti imprenditori”.
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