Si applica la tassazione separata per ritardi dovuti a cause giuridiche, tassazione ordinaria per ritardi fisiologici
I pagamenti arretrati degli incentivi per funzioni tecniche legate alle procedure del Codice degli appalti pubblici possono essere assoggettati a tassazione separata anche se erogati in un periodo d’imposta successivo a quello di maturazione. Tuttavia, ciò è possibile solo quando il ritardo è determinato da una causa giuridica, come l’entrata in vigore di un contratto collettivo o di un regolamento. Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n. 227/2024 del 25 novembre scorso, rispondendo al quesito posto da un Ente pubblico in merito agli incentivi erogati per attività svolte tra il 2016 e il 2023. L’Agenzia – nel ricordare l’art. 17, comma 1, lettera b), del TUIR – ha precisato che la tassazione separata si applica in presenza di cause giuridiche che giustifichino il ritardo, senza necessità di verificare se questo sia "fisiologico". Al contrario, in mancanza di tali cause, si applica la tassazione ordinaria, considerando il ritardo come "fisiologico" rispetto ai tempi tecnici di liquidazione stabiliti dai regolamenti. Ad esempio, per gli incentivi maturati dal 2021 e liquidati nel 2023, in presenza di iter procedurali complessi ma prevedibili, si applica la tassazione ordinaria. Diversamente, gli incentivi relativi al periodo 2016-2020, liquidati a seguito della stipula del contratto collettivo del 22 dicembre 2021 e del regolamento adottato il 29 aprile 2021, rientrano nel regime della tassazione separata, in quanto il ritardo è attribuibile al sopraggiungere di questi atti giuridici. Infine, l’Agenzia richiama l’art. 51 del TUIR per ribadire il principio di cassa, secondo cui il reddito di lavoro dipendente comprende tutte le somme percepite nel periodo d’imposta, salvo le eccezioni previste dall’art. 17, tra cui rientrano gli emolumenti arretrati per cause giuridiche.
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