L’ultima decisione conferma la piena competenza in materia fiscale
Il Consulente del Lavoro può ben svolgere l’attività di tenuta delle scritture contabili dell’impresa perché in possesso di “specifiche competenze, idonee a creare specifico affidamento nel privato che intenda avvalersi del professionista”. La conferma della piena competenza in materia fiscale arriva dall’ultimo pronunciamento in materia, analizzato dalla Fondazione Studi nell’approfondimento dal titolo “Tenuta della contabilità: le competenze a 360 gradi del Consulente del Lavoro”. La decisione in questione è il decreto di archiviazione emesso il 2 settembre 2024 dal Gip presso il Tribunale di Catanzaro e riguardante la condotta di un Consulente del Lavoro che aveva tenuto le scritture contabili e svolto, per conto di un’impresa, attività in materia fiscale che, stando all’iniziale l’ipotesi accusatoria, era riservata in via esclusiva ai dottori commercialisti. Il giudice era chiamato, dunque, a decidere se tale condotta potesse integrare o meno il reato previsto dall’articolo 348 del C.p., vale a dire l’esercizio abusivo della professione. Alla base del decreto di archiviazione, l’orientamento della Corte Suprema espresso nella pronuncia n. 14247/2020 che ha stabilito che “la specifica attività di consulenza del lavoro, riservata ai professionisti abilitati a tale esercizio e iscritti all’Ordine, è da considerare l’espletamento degli adempimenti di natura fiscale o previdenziale, in cui il Consulente abilitato, si delega del cliente, opera come sostituto del datore di lavoro”.
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