Novità normative e ultime circolari emesse
Pensioni: valore della perequazione automatica per il 2025
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 27 novembre 2024, il Decreto 15 novembre 2024, con la perequazione automatica delle pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 2025.
La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2023 è determinata in misura pari a +5,4 dal 1° gennaio 2024.
La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2024 è determinata in misura pari a +0,8 dal 1° gennaio 2025, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l’anno successivo.
INPS
Moda: le regole per la misura di sostegno al reddito
L’INPS, con la circolare n. 99 del 26 novembre 2024, si sofferma sulle disposizioni in materia di cassa integrazione in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro, anche artigiani, operanti nei settori tessile, dell’abbigliamento e calzaturiero (TAC), nonché conciario, introdotte dall’articolo 2 del decreto–legge 28 ottobre 2024, n. 160.
Per fronteggiare la crisi del settore moda, a partire da lunedì 2 dicembre, le aziende operanti nei settori della moda, che occupano mediamente fino a 15 dipendenti nel semestre precedente e che non avrebbero potuto ricorrere agli ordinari strumenti di integrazione salariale per esaurimento dei periodi autorizzabili, possono richiedere la nuova misura di sostegno al reddito in deroga.
Dalle aziende del settore possono essere richieste al massimo 9 settimane di trattamenti, a copertura di periodi entro il termine del 31 dicembre 2024.
Riscatto ai fini pensionistici dei periodi negli ITS Academy
Con la circolare n. 98 del 25 novembre 2024, l’INPS disciplina le modalità di riscatto dei periodi formativi svolti presso il Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore di cui sono parte integrante gli Istituti tecnici superiori, che assumono la denominazione di Istituti tecnologici superiori (ITS Academy).
Percettori di NASpI e DIS-COLL: l’INPS spiega l'iscrizione al SIISL
L'INPS, con Messaggio 28 novembre 2024 n. 4011, rende noto le modalità di iscrizione dei cittadini beneficiari delle prestazioni di NASPI e DISCOLL alla piattaforma SIISL e i relati
L’art 25 del DL 60/2024 conv. in L. 95/2024 e il successivo DM 21 novembre 2024 n. 174 hanno stabilito che a decorrere dal 24 novembre 2024 i percettori di indennità NASPI e DISCOLL sono iscritti automaticamente al SIISL, ovvero la piattaforma del sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa.
All'atto dell'iscrizione, l'INPS trasmette alla piattaforma SIISL, oltre ai dati anagrafici e a quelli relativi alla domanda di NASPI e DISCOLL, anche i dati di contatto del beneficiario della prestazione, quali l'indirizzo di residenza e il domicilio se diverso dalla residenza, la PEC se presente, l'indirizzo e-mail e il numero di cellulare presenti nella domanda di NASPI o DISCOLL.
Il beneficiario dell'indennità NASPI o DISCOLL è tenuto, entro 15 giorni decorrenti dalla data in cui inizia la fruizione della prestazione, ad accedere alla piattaforma SIISL al fine di procedere alla compilazione dei dati utili per il Patto di Attivazione Digitale e alla relativa sottoscrizione, dei dati utili a integrare il curriculum vitae e delle informazioni utili ai fini della redazione del Patto di Servizio Personalizzato che verrà poi finalizzato dal Centro per l'Impiego.
AGENZIA DELLE ENTRATE
L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento del 29 novembre, ha stabilito la percentuale del contributo a fondo perduto da erogare ai soggetti a basso reddito che dal 1° gennaio al 31 ottobre 2024 hanno sostenuto spese per le quali spetta una detrazione d’imposta per interventi edilizi nella misura del 70% (Superbonus 2024).
L’importo del contributo erogabile a ciascun beneficiario è pari all'importo richiesto risultante dall’ultima domanda presentata validamente in assenza di rinuncia
Visto che l’ammontare complessivo dei contributi richiesti è inferiore alle risorse finanziarie stanziate (pari a 16.441.000 euro), con il provvedimento pubblicato oggi l’Agenzia delle entrate ha comunicato che la percentuale è pari al 100% di quanto richiesto.
Credito d’imposta al 100%, per gli investimenti agricoli nel Mezzogiorno, effettuati nel 2023
Con provvedimento del 28 novembre 2024 l’Agenzia delle Entrate ha stabilito la percentuale di credito d’imposta fruibile dalle imprese del settore agricolo, della pesca e dell’acquacoltura, che hanno richiesto l’accesso al beneficio relativo agli investimenti effettuati nelle zone assistite del Mezzogiorno nel 2023, la percentuale è pari al 100% dell’importo del credito richiesto.
L’agevolazione, istituita dalla legge di Stabilità 2016 per il periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2023, è dedicata alle imprese attive nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Abruzzo, della Regione siciliana e delle regioni Sardegna e Molise, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, in relazione all’acquisizione di nuovi beni strumentali destinati a strutture produttive.
Istituito il codice tributo per il bonus agricoltura Mezzogiorno
Con la risoluzione n. 56/E 26 novembre 2024, l’Agenzia delle Entrate ha i istituto il codice tributo che i beneficiari del credito d’imposta per gli investimenti effettuati nel Mezzogiorno nei settori dell’agricoltura, della pesca e dell’acquacoltura fino al 31 dicembre 2023 (legge n. 208/2015, articolo 1, commi da 98 a 108). dovranno utilizzare per portare in compensazione l’agevolazione spettante.
Acquisto crediti edilizi over 75%: nuovi codici tributo
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 55del 26 novembre, i codici tributo “7774”, “7775” e “7776”. Dovranno essere utilizzati da banche, assicurazioni e intermediari, per l’utilizzo in compensazione, tramite il modello F24, delle ulteriori sei rate relative a Superbonus, Sismabonus e bonus barriere architettoniche, acquistate per un corrispettivo pari o superiore al 75% della detrazione, in mancanza della prevista comunicazione.
AGENZIA DELLE ENTRATE – INTERPELLI
I compensi al rappresentante del ministero delle Imprese e del Made in Italy, nominato membro della commissione di verifica dello stato di avanzamento di un’iniziativa regionale a vantaggio dei consumatori, finanziata dallo stesso ministero, devono essere erogati dalla Regione beneficiaria del finanziamento, grazie a un bando emanato con decreto direttoriale del 4 agosto 2023.
Questa, pertanto, in qualità di sostituto d'imposta, dovrà effettuare, al momento del pagamento, la ritenuta d’acconto dell'Irpef dovuta dal pubblico dipendente sulle somme percepite. Non è condivisibile, a parere dell’Agenzia, la soluzione proposta dall’Amministrazione territoriale, secondo la quale i compensi debbano essere prima corrisposti al ministero e poi erogati dallo stesso al proprio dipendente.
Risposta n. 231 del 28 novembre 2024 – Borse di studio concesse ai figli dei dipendenti
Le borse di studio erogate da un ente ai figli dei propri dipendenti per meriti scolastici non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, ai sensi dell’articolo 51, comma 2, lettera f-bis). Considerato, inoltre, che tali borse di studio sono semplicemente finalizzate a premiare il raggiungimento di determinati livelli da parte degli studenti in ambito scolastico e universitario, non è necessario produrre la documentazione che dimostri un utilizzo delle somme coerente con le finalità di erogazione.
In caso di affidamenti diretti, come quelli ''in house'', in relazione agli atti della procedura tesa ad assegnare l'esecuzione di servizi e forniture, non è dovuta un’ulteriore imposta di bollo rispetto a quella da assolvere al momento della stipula del contratto, secondo le modalità indicate dall’allegato I.4 al Codice dei contratti pubblici.
Risposta n. 229 del 27 novembre 2024 – Fondo pensione statunitense: trattamento fiscale per l'erede
La somma che un residente fiscalmente in Italia ha ricevuto in eredità in un’unica soluzione (nel 2023) da un cittadino italo-statunitense residente negli Usa, a titolo di liquidazione di un fondo pensione, è sottoposta a tassazione separata e non ordinaria.
L’insussistenza del vincolo organizzativo, stabilita nel dettaglio nell’accordo sulle modalità di liquidazione di alcune delle società appartenenti a un gruppo, acquisito da un’altra compagine, porta inevitabilmente alla non inclusione, nel perimetro del nuovo gruppo Iva, anche delle società non in liquidazione
È possibile applicare il regime di tassazione separata alle retribuzioni aggiuntive corrisposte per le funzioni tecniche svolte anche se corrisposte in un periodo d’imposta successivo a quello di effettiva maturazione, a condizione che il ritardo sia dovuto al sopraggiungere di una causa giuridica, come, ad esempio, la stipula del contratto collettivo di lavoro.