I chiarimenti delle Entrate: non conta la prosecuzione della stessa attività
Non può beneficiare dell’aliquota agevolata del 5% il contribuente che avvia un’attività in regime ordinario e solo successivamente entra nel regime forfetario anche continuando a svolgere la stessa attività. Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 226/2024. I chiarimenti sono indirizzati a una contribuente che affermava di aver prestato attività di lavoro dipendente e di aver avviato successivamente un’attività di lavoro autonomo e che riteneva di poter accedere al regime forfetario, solo a partire dal secondo anno di attività, con applicazione dell’aliquota agevolata secondo le indicazioni dell’articolo 1, comma 65, della L. n. 190/2014. L’Amministrazione finanziaria, in relazione alla previsione normativa, richiama la circolare n. 10/E del 4 aprile 2016 con cui il fisco chiarisce che “il vincolo che la nuova attività non sia mera prosecuzione di una precedente attività d’impresa, di lavoro dipendente o di lavoro autonomo persegue una finalità antielusiva”. Dalle Entrate un parere di segno opposto: la contribuente, infatti, non può beneficiare dell’aliquota agevolata al 5% perché “la previsione di tale aliquota è tesa a favorire esclusivamente coloro che iniziano una nuova attività applicando ab origine il regime forfetario”. Di conseguenza, “coloro che iniziano una nuova attività in regime ordinario e solo successivamente “entrano nel regime forfetario continuando a svolgere la medesima attività non possono beneficiare dell’aliquota agevolata”.
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