Novità normative e ultime circolari emesse
INPS
Esoneri contributivi per le assunzioni di percettori di Adi/Sfl: le istruzioni INPS
Con il messaggio n. 3888 del 20 novembre 2024, l’INPS pubblica le istruzioni per accedere agli incentivi rivolti alle aziende che assumono percettori di sostegno per la formazione e il lavoro (Sfl) e assegno di inclusione (Adi). Questi strumenti, introdotti dal Decreto Legge n. 48/2023, puntano a favorire l’integrazione lavorativa dei soggetti più vulnerabili.
Le agevolazioni sono applicabili per contratti a tempo indeterminato, anche part-time, contratti a termine e apprendistato. Per le assunzioni stabili, l’esonero contributivo è totale (esclusi i premi INAIL) fino a un massimo di 8.000 euro annui per 12 mesi. Per i contratti a termine, invece, la riduzione scende al 50%, con un limite di 4.000 euro annui, sempre parametrati alla durata del contratto.
Le domande devono essere presentate attraverso il modulo “Esonero SFL-ADI” disponibile sul portale INPS.
Fondo solidarietà trasporto aereo: cambiano le regole per la comunicazione delle attività lavorative
L’INPS, con il messaggio n. 3868 del 19 novembre 2024, informa che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, i lavoratori del settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale non potranno più avvalersi, ai fini di comunicare lo svolgimento di un’attività lavorativa durante il periodo di fruizione dei trattamenti di integrazione salariale e della Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI), del modello “SR83” da inviare tramite il servizio web “Fondo Trasporto Aereo: Dichiarazioni obbligatorie beneficiari Fondo di Solidarietà Trasporto Aereo”, ma esclusivamente del servizio di Comunicazione di rioccupazione “Omnia IS – COM” disponibile on line sul portale dell’INPS previa autenticazione tramite la propria identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE o CNS).
Analogamente, dal 1° gennaio 2025 i lavoratori del settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, che svolgano attività lavorativa remunerata durante la fruizione dell’indennità NASpI, devono assolvere al relativo obbligo di comunicazione avvalendosi esclusivamente del servizio telematico denominato “NASpI-Com: invio comunicazione”.
MINISTERO DEL LAVORO
Portale nazionale del sommerso: al via la fase operativa
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al fine di realizzare la tempestiva attuazione delle misure finalizzate a conseguire gli obiettivi del Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso, ha emanato il Decreto ministeriale n. 170 del 20 novembre 2024 con il completamento delle attività volte ad assicurare l’interoperabilità dei dati relativi alle violazioni in materia di lavoro sommerso nonché in materia di lavoro e legislazione sociale all’interno del Portale nazionale del sommerso di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
Si tratta di una piattaforma digitale centralizzata che raccoglierà i dati sulle violazioni in materia di lavoro sommerso permettendo la condivisione tra tuti gli enti coinvolti e una più efficace coordinamento dei controlli effettuati dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), l’INPS, l’INAIL, l’Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza.
A partire dal 15 gennaio 2025, l’INL e l’INPS presenteranno mensilmente una relazione congiunta al Ministero del Lavoro per monitorare l’andamento delle attività legate al portale ai fini di un controllo continuo sull’efficacia del sistema e sull’aderenza agli obiettivi del PNRR. Per tanti altri prodotti editoriali visita la sezione dedicata agli E-book Lavoro e la Collana dei Pratici fiscali e la Collana Facile per tutti
entro il 30 maggio 2025 saranno completate le attività volte ad assicurare l’interoperabilità dei dati relativi alle violazioni in materia di lavoro sommerso nonché in materia di lavoro e legislazione sociale all’interno del Portale nazionale del sommerso.
INAIL
Ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento, pubblicata la norma Uni 11958
L’INAIL, informa che è disponibile sul sito dell’Ente italiano di normazione la norma Uni En Iso 11958, che in linea con la legislazione vigente stabilisce i criteri per l'identificazione dei pericoli e la valutazione dei rischi negli ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento. In questi ambienti, nonostante le rigorose disposizioni normative in vigore, si verificano tuttora infortuni lavorativi con esiti talvolta mortali, spesso con il coinvolgimento di più persone che muoiono nel tentativo di salvare i propri colleghi di lavoro
Nella norma viene proposta una procedura per la valutazione dei rischi e la definizione di modalità operative idonee per la tutela della salute e sicurezza degli operatori che operano in questi spazi lavorativi. L’Istituto pone in evidenza come i contenuti della norma 11958 potrebbero essere applicati utilmente anche ai c.d. “ambienti assimilabili”, cioè ad altri ambienti che, strutturalmente simili e caratterizzati da pericoli analoghi, non sono, tuttavia, esplicitamente disciplinati dalla legislazione vigente
Aggiornato il modello OT23 2025
L’Inail, conl’istruzione operativa del 12 novembre 2024, con la quale, a seguito di segnalazioni e ulteriori approfondimenti, comunica le modifiche apportate al modello OT23 2025.
Nel documento si evidenzia che per rafforzare il modello agevolativo e dare continuità alle misure prevenzionali già previste, sono stati mantenuti la quasi totalità degli interventi presenti nel modulo dello scorso anno, aggiornandoli con le novità normative con alcuni miglioramenti del testo.
Inoltre, è stata aggiornata la documentazione probante che riveste particolare importanza, in quanto la facilità la realizzazione dell’intervento e riduce l’attività e di eventuale contenzioso amministrativo.
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY
Piano Transizione 5.0: aggiornate le FAQ
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy comunica che è disponibile per il download la versione aggiornata in data 2 novembre 2024 delle FAQ relative al Piano Transizione 5.0, concernenti le caratteristiche generali del Piano, la procedura per l’accesso all’agevolazione, i beni materiali e immateriali di cui agli allegati A e B alla Legge 11 dicembre 2016 n. 232, il calcolo del risparmio energetico, la determinazione dell’importo del credito d’imposta, gli impianti per l’autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, la formazione, la cumulabilità delle agevolazioni, i controlli e le verifiche.
AGENZIA DELLE ENTRATE
Bollo fatture elettroniche, al via all’assistenza è online con Civis
Con il provvedimento del 21 novembre 2024, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione di contribuenti e intermediari delegati un nuovo strumento digitale, che permetterà di gestire le richieste di assistenza direttamente nell’area riservata del proprio sito istituzionale. Il nuovo servizio online “Civis – Comunicazioni bollo fatture elettroniche” consentirà, infatti, di chiedere assistenza per tutte le comunicazioni relative a eventuali irregolarità nel versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche. Ricordiamo a questo proposito che l'Agenzia delle entrate, sulla base dei dati in suo possesso e facendo riferimento a ogni trimestre, provvede, attraverso procedure automatizzate, all'integrazione delle fatture per le quali non risulti effettuato il corretto assolvimento dell’imposta di bollo dovuta.
Acquisti dei crediti edilizi over 75%, pronto il modello di comunicazione
L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento del 21 novembre 2024, dà il via libera al modello di comunicazione per l’attestazione, da parte di banche assicurazioni e intermediari, che le rate annuali che possono essere utilizzati a partire dall’anno 2025 in relazione ai crediti d’imposta edilizi come il Superbonus, il Sismabonus e il Bonus barriere architettoniche sono state acquistate per un importo pari o superiore al 75% delle relative detrazioni. Questi soggetti devono presentare il modello all’Agenzia, per evitare l’ulteriore ripartizione del credito in sei rate annuali come previsto dall’articolo 121, comma 3-ter del Dl n. 34/2020.
In arrivo nuovi servizi nel cassetto fiscale
L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento del 19 novembre 2024, amplia l’offerta dei servizi nel Cassetto fiscale. All'interno della sezione "L'Agenzia scrive", infatti, sono ora disponibili per la consultazione le comunicazioni degli esiti dei controlli automatici (articoli 36-bis del Dpr 600/1973 e 54-bis del Dpr 633/1972). Nella stessa area riservata, il contribuente potrà effettuare il pagamento delle somme dovute oppure richiedere assistenza.
Chiarimenti sui nuovi beneficiari del Bonus Natale
Con la circolare n. 22 del 19 novembre 2024, l’Agenzia rende noto le indicazioni sulle novità introdotte dall’articolo 2 del Dl n. 167/2024, che, modificando in parte l’articolo 2-bis del decreto Omnibus, ha ampliato la platea dei lavoratori dipendenti beneficiari dell’indennità erogata una tantum per l’anno in corso, di importo pari a 100 euro, rapportata al periodo di lavoro.
In particolare, con l’ultimo intervento normativo, il legislatore ha eliminato i riferimenti al coniuge fiscalmente a carico e al nucleo familiare monogenitoriale, prevedendo che, ai fini della spettanza del bonus, fermi restando gli altri requisiti e salvo le precisazioni di cui diremo, è sufficiente avere almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato, fiscalmente a carico.
Per effetto di tali modifiche risulta, dunque, che il bonus è erogato ai lavoratori dipendenti in presenza delle seguenti condizioni, che devono sussistere congiuntamente:
- avere, nell’anno d’imposta 2024, un reddito complessivo non superiore a 28mila euro
- avere almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato, fiscalmente a carico, ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del Tuir (Dpr 917/1986)
- avere un’imposta lorda, determinata sui redditi di lavoro dipendente, di cui all’articolo 49 del Tuir – con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), dello stesso articolo – percepiti dal lavoratore, di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del Tuir.
Il documento di prassi precisa, inoltre, che il requisito del figlio fiscalmente a carico può risultare integrato anche per i figli di età inferiore a 21 anni (ove soddisfino i criteri reddituali dell’articolo 12 del Tuir), sebbene per essi non siano più previste le detrazioni per figli a carico.
Investment Management Exemption: chiarimenti dell'Agenzia
Con la circolare n. 23 del 19 novembre 2024 l’Agenzia delle Entrate fa il punto sulle disposizioni in tema di Investment management exemption (Ime). Introdotta dalla legge di Bilancio 2023 (articolo 1, comma 255 legge n. 197/2022) con l’inserimento dei commi 7-quater e 7-quinquies all’articolo 162 del Tuir, la disciplina prevede una presunzione legale che consente, al ricorrere di determinate condizioni, la non configurabilità di una stabile organizzazione in Italia di un veicolo di investimento non residente che si avvale di servizi di supporto all’attività di investimento svolti, nello stesso territorio, da altri soggetti
Una delle condizioni previste dalla norma per far valere la citata presunzione legale è che tale remunerazione per l'attività svolta nel territorio dello Stato sia supportata da idonea documentazione. Al riguardo la circolare chiarisce fra l’altro che la documentazione predisposta dal contribuente si può considerare idonea quando consente all’Amministrazione finanziaria il riscontro della conformità al valore di libera concorrenza dei prezzi di trasferimento.
Credito d’imposta Zes unica agricoltura: approvato il modello
L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento del 18 novembre 2024, approva il modello “Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nella Zes unica in favore delle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e delle imprese attive nel settore forestale e nel settore della pesca e acquacoltura” che hanno effettuato investimenti dal 16 maggio al 15 novembre 2024 definisce inoltre il contenuto e le modalità di trasmissione.
Dovrà essere inviato dal 20 novembre 2024 al 17 gennaio 2025 in modalità telematica dalle imprese che operano nel settore agricolo, forestale, della pesca e dell'acquacoltura
Cambio valute estere mese di ottobre
L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento del 18 novembre 2024, accerta le medie dei cambi delle valute estere rilevate nello scorso mese di ottobre, calcolati a titolo indicativo dalla Banca d’Italia sulla base di quotazioni di mercato. La tabella contenuta all’interno del provvedimento riporta, accanto ai tassi di cambio, il nome dello Stato e la moneta di riferimento.
AGENZIA DELLE ENTRATE – INTERPELLI
In tema d’imposta sostitutiva per i soggetti che aderiscono al regime forfetario, l'aliquota prevista, relativa al periodo d'imposta in cui l'attività ha avuto inizio e per i quattro successivi, è stabilita nella misura del 5%, a condizione che tale attività non costituisca una mera prosecuzione di un’altra precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui quest’ultima consista in un periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni.
Risposta n. 225 del 21 novembre 2024 – Non si estende al Tfr la detassazione parziale del Tfs
la detassazione parziale del trattamento di fine servizio, prevista dall’articolo 24del Dl n. 4/2019, non si allarga al Tfr e, inoltre, che il limite massimo di detassazione, pari a 50mila euro, è riferibile all'imponibile fiscale complessivo, indipendentemente dal fatto che il pagamento avvenga in un’unica soluzione o a rate (articolo 12, commi 7 e 8, Dl n. 78/2010).
I corrispettivi per la costituzione del diritto di superficie su un terreno agricolo acquisito per successione, percepiti nel 2023 sono esentasse, quelli incassati nel 2024 per effetto dell'avveramento della condizione sospensiva inserita nel contratto, invece, costituiscono redditi diversi.
Gli importi corrisposti a titolo di risarcimento, dovuti in seguito a inadempimento o irregolarità nell’osservanza di obblighi contrattuali, sono esclusi dal campo di applicazione dell'Iva, non rappresentando un corrispettivo legato a prestazioni di servizi o cessioni di beni.
ISTAT
TFR – Coefficiente di rivalutazione
L’Istat ha comunicato l’indice relativo al mese di ottobre che è pari a 120,1.Il coefficiente per rivalutare le quote di trattamento di fine rapporto con riferimento al mese di ottobre è di 2,006939%.