Requisito familiare soddisfatto con un solo figlio a carico. Con la circolare n.22/E le indicazioni per l’indennità dedicata ai dipendenti con reddito fino a 28mila euro
I datori di lavoro potranno riconoscere il cosiddetto “Bonus Natale”, pari a euro 100, ai lavoratori con almeno un figlio a carico a prescindere dal fatto che siano coniugati, separati, divorziati, monogenitori o conviventi (ai sensi della legge n. 76/2016). È una delle novità introdotte dal D.L. n. 167/2024 e chiarite dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 22/E dello scorso 19 novembre, in cui si illustrano le nuove regole. Prima dell'entrata in vigore delle novità introdotte dal citato decreto legge – si legge nel comunicato stampa delle Entrate – potevano usufruire del Bonus Natale solo i lavoratori con un coniuge (non separato legalmente) e almeno un figlio a carico, oppure appartenenti a un nucleo monogenitoriale. Il requisito familiare si considera soddisfatto con la presenza di un figlio fiscalmente a carico, senza distinzione del tipo di nucleo familiare. Il bonus non è, inoltre, cumulabile: in caso di genitori conviventi o coniugati, può essere riconosciuto solo a uno di loro. Restano fermi gli altri due requisiti: avere nel 2024 un reddito complessivo non superiore a 28mila euro e un’imposta lorda di importo superiore a quello della detrazione per lavoro dipendente. La circolare ricorda che sono fiscalmente a carico i figli di età fino a 24 anni, con reddito annuo non superiore a 4.000 euro; oltre i 24 anni, se il reddito non supera 2.840,51 euro. Il Bonus Natale sarà versato con la tredicesima di dicembre. Per chi non lo ricevesse, sarà recuperabile con la dichiarazione dei redditi 2024. Fornite, infine, le indicazioni sulla procedura per richiedere il beneficio.
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