Dall’Inps le indicazioni per le imprese i cui periodi di CIGS risultino conclusi entro il 31.03.2024
Giungono dall’Inps le istruzioni operative per la fruizione delle riduzioni contributive connesse ai contratti di solidarietà in favore delle aziende che, sulla base dei decreti direttoriali adottati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, siano state ammesse allo sgravio dei contributi previsto dal decreto-legge n. 510/1996, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 608/1996, a valere sullo stanziamento relativo all’anno 2023. Nella circolare n. 97/2024 l’Istituto specifica che il beneficio è destinato alle imprese che al 30 novembre 2023 abbiano stipulato un contratto di solidarietà ai sensi del D.Lgs. n.148/2015, nonché le imprese che abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre dell’anno precedente. Lo sgravio, pari al 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro, è applicabile per un massimo di 24 mesi nel quinquennio mobile e riguarda i lavoratori interessati alla contrazione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20%. Le imprese destinatarie dei decreti direttoriali di autorizzazione, i cui periodi di CIGS per contratto di solidarietà risultino conclusi entro il 31 marzo 2024, dovranno esporre nel flusso Uniemens le quote di sgravio spettanti per il periodo autorizzato. Nello specifico, dovranno valorizzare all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, i seguenti elementi: nell’elemento <CausaleACredito>, inseriranno il codice causale di nuova istituzione “L981”; nell’elemento <SommeACredito>, indicheranno il relativo importo.
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