Indicate dalle Entrate anche le modalità di compilazione
Istituiti i codici tributo “A600”, “A601”, “A602” necessari per il versamento delle somme dovute a seguito delle attività di controllo sull'Ecotassa – introdotta dalla L. n. 145/2018 – da utilizzare per il versamento tramite modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE). Lo rendo noto l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 53/E dello scorso 11 novembre, precisando che la normativa, in vigore dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, prevede un’imposta sull’acquisto e l’immatricolazione di veicoli, calcolata in base alle emissioni di CO2. In precedenza, con la risoluzione n. 31/E del 26 febbraio 2019, era stato introdotto il codice tributo per il versamento spontaneo dell’imposta. In fase di compilazione del modello F24 ELIDE – si legge nel documento di prassi – i codici tributo devono essere indicati in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, secondo le seguenti modalità: nella sezione “CONTRIBUENTE”, nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, sono indicati il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento; nella sezione "ERARIO ED ALTRO", nel campo “tipo” va indicata la lettera "A", mentre il campo "elementi identificativi" deve rimanere vuoto; nel campo “codice” deve essere inserito uno dei codici tributo istituiti con la presente risoluzione; i campi "codice ufficio", "codice atto" e "anno di riferimento", nel formato “AAAA”, devono essere compilati con le informazioni contenute negli atti ricevuti dall'Ufficio. Per il pagamento delle spese di notifica degli atti, è stato confermato l'utilizzo del codice tributo “A100”.
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