Confermata la riduzione contributiva dell’11,50%
Le imprese del settore edile che intendono richiedere la riduzione contributiva per il 2024, applicabile agli operai impiegati a tempo pieno, devono presentare la domanda entro il 15 febbraio 2025, esclusivamente in via telematica, utilizzando il modulo 'Rid-Edil' disponibile nel Cassetto Previdenziale del contribuente. La riduzione contributiva è confermata, anche per il 2024, nella misura dell'11,50%, come previsto dal decreto del 16 maggio scorso del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Lo comunica l’Inps con la circolare n. 93 dell’11 novembre scorso, in cui fornisce le indicazioni operative per la fruizione dello sgravio per le imprese del settore in oggetto. Tale riduzione – si legge nel documento di prassi – non è applicabile ai lavoratori part-time né ai lavoratori che beneficiano di altre agevolazioni contributive non cumulabili, come l'esonero per l'occupazione giovanile. I datori di lavoro ammessi sono quelli con i seguenti codici statistici contributivi: imprese industriali da 11301 a 11305; imprese artigiane da 41301 a 41305; codici Ateco 2007 da 412000 a 439909. L'accesso alla riduzione – precisa l’Istituto – è subordinato al rispetto della regolarità contributiva (DURC) e dei contratti collettivi nazionali e territoriali. Inoltre, i datori di lavoro non devono avere riportato condanne per violazioni della normativa sulla sicurezza sul lavoro negli ultimi cinque anni. Le istanze, sottolinea l’Inps, saranno elaborate automaticamente dai sistemi informativi centrali, con attribuzione del codice di autorizzazione “7N” per il godimento del beneficio da ottobre 2024 a gennaio 2025. Le imprese possono richiedere la riduzione tramite flusso Uniemens, fino al periodo di competenza di gennaio 2025.
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