Le Entrate precisano che la compensazione del credito d'imposta è possibile dal giorno dopo l'erogazione del bonus in busta paga
Istituiti i codici tributo “1703”, “174E” per l'utilizzo in compensazione, da parte dei sostituti d'imposta tramite i Modelli F24 e F24 “Enti pubblici” (F24 EP), del credito maturato per effetto dell'erogazione del Bonus Natale, ai sensi dell’art. 2-bis del D.L n. 113/2024. Lo rendo noto l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n.54/E del 13 novembre scorso, precisando che tali codici consentono ai datori di lavoro di recuperare le somme erogate sotto forma di credito d’imposta, utilizzabile in compensazione a partire dal giorno successivo all'erogazione del bonus in busta paga. In particolare, il codice tributo “1703”, da utilizzare nel modello F24 sezione “Erario”, deve essere inserito nella colonna “importi a credito compensati”. Qualora il sostituto debba restituire l'importo per eventuali errori, lo stesso va indicato nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” deve essere riportato l'anno di erogazione del bonus, utilizzando il formato “AAAA”. Il credito d’imposta – sottolinea l’Erario – non è rimborsabile, ma compensabile esclusivamente con altre imposte dovute tramite F24 o F24 EP. Inoltre, la compensazione è possibile solo dopo l'effettiva erogazione del bonus, che sarà accreditato insieme alla tredicesima mensilità, come previsto dal citato art. 2-bis del D.L n. 113/2024.
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