Novità normative e ultime circolari emesse
INPS
L’Inps, con la circolare n. 92 del 21 ottobre 2024, recepisce la decisione di politica monetaria del 17 ottobre 2024 adottata dalla Banca Centrale Europea (BCE) che ha ridotto il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema di 25 punti base, portandolo al 3,40%. Questa variazione, efficace dal 23 ottobre 2024, ha immediato impatto sul calcolo degli interessi di dilazione e differimento, nonché sulle sanzioni civili previste per l'omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Correttivo al codice della crisi impresa: le istruzioni INPS
L’INPS, con il messaggio n. 3553 del 36 ottobre 2024, recepisce le disposizioni correttive al Codice della crisi d’impresa, in vigore dal 28 settembre 2024. L’Istituto spiega le procedure di gestione della transazione e del trattamento dei crediti contributivi.
Tra le principali novità, rilevano le disposizioni sulla competenza all’adesione rispetto alle proposte che precedono l’ADR o funzionali al concordato (declinata in passato solo per l’Agenzia delle Entrate).
Per le proposte presentate dal 28 settembre 2024 la competenza decisionale spetta al Direttore regionale/di coordinamento metropolitano e l’adesione è espressa con la sottoscrizione dell’atto negoziale da parte del Direttore dell’ufficio territoriale titolare della gestione dei relativi crediti. L’atto è sottoscritto anche dall’Agente della riscossione in ordine al trattamento degli oneri di riscossione. L’adesione equivale a sottoscrizione dell’ADR.
MINISTERO DEL LAVORO
Flussi d’ingresso di lavoratori stranieri per l’anno 2025: le istruzioni per le domande
È stata pubblicata la circolare interministeriale n. 9032 del 24 ottobre 2024 dei ministeri dell'Interno, del Lavoro e delle politiche sociali, dell'Agricoltura e del Turismo con le indicazioni operative per l'attuazione del decreto del presidente del Consiglio 27 settembre 2023, concernente la programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari stagionali e non nel territorio dello Stato per il triennio 2023-2025, e del decreto-legge 11 ottobre 2024 numero 145. Per il 2025 sono previsti 70.720 ingressi per lavoro subordinato non stagionale, 730 ingressi per lavoro autonomo e 110.000 ingressi per lavoro subordinato stagionale.
La precompilazione della domanda sarà possibile: dal 1 al 30 novembre 2024, per i click day rispettivamente del 5, 7 e 12 febbraio 2025; dal 1 al 31 luglio 2025, limitatamente alle domande relative al click day del 1° ottobre 2025, dedicato al lavoro stagionale nel settore turistico-alberghiero. A partire dalle ore 9:00 del 1° novembre 2024 e fino al 30 novembre 2024 sarà disponibile l'applicativo per la precompilazione dei moduli di domanda all'indirizzo [https://portaleservizi.dlci.interno.it/]. Il sistema sarà disponibile con orario 08:00 – 20:00 tutti i giorni della settimana, sabato e domenica compresi.
Le istanze potranno essere trasmesse, in via definitiva, esclusivamente con le consuete modalità telematiche, a decorrere da: per gli ingressi di lavoratori subordinati non stagionali dalle ore 9,00 del giorno 5 febbraio 2025; per gli ingressi di lavoratori subordinati non stagionali (anche del settore dell'assistenza familiare e socio assistenziale) dalle ore 9,00 del giorno del giorno 7 febbraio 2025; per il settore agricolo dalle ore 9,00 del giorno 12 febbraio 2025; per il settore turistico-alberghiero dalle ore 9,00 del giorno 12 febbraio 2025, in misura pari al 70% delle quote complessive stagionali e, per il restante 30% delle quote complessive stagionali dalle ore 9,00 del giorno 1 ottobre 2025. A decorrere dal 7 febbraio 2025 ore 9.00, in via sperimentale e solo per l'anno 2025, al di fuori delle quote sarà possibile inoltrare domande per lavoro subordinato, entro un numero massimo di 10.000 istanze, relative a lavoratori da impiegare nel settore dell'assistenza familiare o sociosanitaria a favore di persone con disabilità o a favore di grandi anziani. Per l'inoltro telematico delle istanze sul sito [https://portaleservizi.dlci.interno.it/] è necessario il possesso di un'identità Spid o della Carta di identità elettronica.
GARANTE DELLA PRIVACY
Stop al software che accede all’email del dipendente
Il Garante per la protezione dei dati personali, nella Newsletter n. 528 del 22 ottobre 2024, precisa che il datore di lavoro non può accedere alla posta elettronica del dipendente o del collaboratore né utilizzare un software per conservare una copia dei messaggi. Un simile trattamento di dati personali, oltre a configurare una violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali, è idoneo a realizzare un’illecita attività di controllo del lavoratore.
Il Garante, intervenuto a seguito del reclamo presentato da un agente di commercio, ha accertato che la società nel corso del rapporto di collaborazione, attraverso un software, aveva effettuato un backup della posta elettronica, conservando sia i contenuti che i log di accesso alla e-mail e al gestionale aziendale.
Per quanto riguarda infine l’uso dei dati in tribunale, il Garante ricorda che il trattamento effettuato accedendo alla posta elettronica del dipendente per finalità di tutela in ambito giudiziario si riferisce a contenziosi già in atto, non ad ipotesi di tutela astratte e indeterminate come in questo caso.
AGENZIA DELLE ENTRATE
Contributi auto green: un nuovo codice tributo
Con la risoluzione n. 52 del 25 ottobre 2024, l’Agenzia delle entrate, a seguito della rimodulazione degli incentivi per i veicoli a basse emissioni inquinanti (Dpcm 20 maggio 2024) l’Agenzia delle entrate istituisce il codice tributo “7071” per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta per l’installazione di impianti a GPL e metano per autotrazione su autoveicoli di categoria M1 e, inoltre, ridenomina il codice tributo “6903”.
Ricariche conti di gioco: pronto il codice tributo
L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 51 del 25 ottobre 2024 ha istituito il codice tributo 5505 tramite modello F24 accise per il versamento dell’importo annuale, per l’iscrizione all’albo dei punti vendita di ricariche dei conti di gioco, istituito di recente dal decreto legislativo n. 41/2024 (articolo 13). L’iscrizione, che comporta il pagamento di una somma annuale fissa, costituisce presupposto e condizione necessaria ed essenziale per lo svolgimento di tale tipologia di attività.
Cambi delle valute estere: mese di settembre
È stato pubblicato, sul sito dell’Agenzia delle entrate, il provvedimento del 21 ottobre 2024, che accerta le medie dei cambi delle valute estere per lo scorso mese di settembre, calcolati a titolo indicativo dalla Banca d’Italia sulla base di quotazioni di mercato.
L’indicazione mensile di questi valori da parte dell’Agenzia è prevista negli articoli 56, comma 1, e 110, comma 9, del Tuir, i quali stabiliscono che il cambio delle valute estere, agli effetti delle norme contenute nei Titoli I (“Imposta sul reddito delle persone fisiche”) e II (“Imposta sul reddito delle società”) che vi fanno riferimento, viene accertato, su parere conforme della Banca d'Italia, con provvedimento dell’Agenzia delle entrate, da pubblicare in ciascun mese, in relazione al mese precedente.
AGENZIA DELLE ENTRATE – INTERPELLI
Una società che ha emesso una fattura in regime di “split payment” e che dopo un anno ha la necessità di emettere una nota di variazione in diminuzione in quanto la fattura non gli è stata pagata, potrà effettuare l’operazione di rettifica oltre il termine annuale previsto dalla norma (articolo 26, comma 3, del decreto Iva). Nello split payment, infatti, l'esigibilità dell'Iva è collegata al pagamento del corrispettivo e nel caso in esame tale pagamento non è proprio avvenuto. Di conseguenza la variazione operata dal cedente assume una mera funzione contabile: l’istante quindi, nel presupposto che il cessionario/committente non abbia optato per l'esigibilità dell'imposta anticipata, potrà procedere alla rettifica tramite l’emissione di una nota di variazione, anche se dall’emissione della fattura è trascorso il termine di un anno che, in base alla disciplina Iva, precluderebbe l’operazione.
In caso di cessione dell’immobile sottoposto a interventi con Superbonus, effettuati da non più di dieci anni, ricevuto in parte per successione, ai fini dell'imponibilità della plusvalenza realizzata è necessario distinguere tra la quota pervenuta per successione, che è esclusa dalla tassazione, e quella riferibile alla parte acquistata a titolo oneroso, che è imponibile.