Dal 1° novembre 2024 sarà possibile precompilare online le domande di nulla osta al lavoro. Permesso di soggiorno anche per vittime di sfruttamento
Approdato in Gazzetta Ufficiale n. 239 l'11 ottobre scorso, il D.L. n.145/2024 recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali. Tra le novità per il 2025, la possibilità, per datori di lavoro e organizzazioni datoriali, di precompilare online le domande di nulla osta al lavoro sul portale del Ministero dell'Interno. Le modalità e i settori interessati – si legge al Capo I, art. 2 del provvedimento – saranno definiti da un’apposita circolare interministeriale. Sarà possibile effettuare la precompilazione delle istanze dal 1° novembre al 30 novembre 2024 e, per le domande con scadenza al 1° ottobre 2025, dal 1° al 31 luglio 2025. Inoltre, in via sperimentale, per l'anno 2025 saranno rilasciati, al di fuori delle quote previste dall'art. 3, comma 4, del testo unico di cui al D.Lgs n. 286/1998, “nulla osta al lavoro, visti di ingresso e permessi di soggiorno per lavoro subordinato”, per un massimo di 10.000 istanze, destinati a lavoratori da impiegare nel settore dell'assistenza familiare o sociosanitaria a favore di persone con disabilità o di persone grandi anziane (over 80). Viene modificata, inoltre, la ripartizione delle quote di lavoro stagionale per il settore agricolo e il settore turistico-alberghiero. Le domande potranno essere inviate a partire dalle ore 09.00 del 12 febbraio 2025. Dal punto di vista procedurale il decreto, all'art. 1, precisa che "entro 8 giorni dall'ingresso del lavoratore straniero nel territorio nazionale, il datore di lavoro e il lavoratore straniero sottoscrivono, mediante apposizione di firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata, il contratto di soggiorno. Tale documento nel medesimo termine è trasmesso in via telematica a cura del datore di lavoro allo sportello unico per l'immigrazione per gli adempimenti concernenti la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno". Il datore di lavoro è tenuto, poi, a confermare la domanda di nulla osta al lavoro allo sportello unico per l'immigrazione entro 7 giorni dalla comunicazione di avvenuta conclusione degli accertamenti sulla domanda di visto. In assenza di conferma entro il termine, l'istanza si intende rifiutata e il nulla osta revocato. In caso di conferma, viene rilasciato il visto di ingresso. Il nuovo Decreto Flussi prevede, inoltre, che i datori di lavoro, così come gli utenti privati, possano presentare fino a 3 richieste di nulla osta al lavoro. Tale limite non si applica “alle richieste presentate tramite le organizzazioni datoriali di categoria e i soggetti abilitati e autorizzati”, che garantiscono un numero di richieste proporzionale al volume d’affari o ai ricavi o compensi dichiarati ai fini dell’imposta sul reddito, considerando anche il numero di dipendenti e del settore di attività dell'impresa. Da ultima si segnala, al Capo II del decreto, la possibilità di riconoscere il permesso di soggiorno per casi speciali in favore delle vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro di cui al nuovo articolo 18-ter del Testo unico dell'immigrazione.
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