Dall’Inps i chiarimenti sui periodi in cui il datore di lavoro agricolo non ha operai attivi
Con la circolare n. 91/2024 del 9 ottobre scorso, l’Inps fornisce importanti chiarimenti riguardo la gestione delle posizioni contributive delle imprese agricole che impiegano esclusivamente operai a tempo determinato (OTD). Le nuove disposizioni riguardano in particolare la sospensione d’ufficio dell’attività con dipendenti e l’Istituto fornisce indicazioni sulle procedure da seguire. L’Inps precisa che la sospensione dell’attività riguarda i periodi in cui il datore di lavoro agricolo non ha operai agricoli attivi. Durante questo periodo, l'impresa agricola può continuare a operare senza contratti di lavoro in corso con operai. L'assenza di lavoratori comporta la cessazione temporanea degli obblighi contributivi e assicurativi. In tal caso, il datore di lavoro iscritto alla Gestione contributiva agricola deve comunicare la sospensione entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento, ai sensi dell’art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 375/1993. Per le imprese che si avvalgono di operai a tempo determinato – si legge nel documento di prassi – la sospensione viene attivata d’ufficio se, durante un intero anno civile, non vi sono stati invii di flussi UniEmens-PosAgri né contratti di lavoro attivi. In questo caso, la data di sospensione deve corrispondere al primo giorno successivo alla cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro. Se la cessazione è successiva, la sospensione sarà fissata convenzionalmente all'ultimo giorno dell’ultimo mese di competenza della dichiarazione Uniemens-PosAgri trasmessa. Infine, nel caso in cui un’impresa assuma nuovamente operai agricoli, la posizione contributiva sospesa viene riattivata. Riattivazione che va comunicata all’Istituto entro 30 giorni dall’assunzione, tramite il servizio "Iscrizione Azienda Agricola" disponibile nell'area riservata del portale dell'Inps.
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