Le precisazioni delle Entrate in una Faq confermano l'interpretazione della Categoria
Il credito derivante dalle eccedenze di versamento dell’acconto dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR può essere utilizzato dal sostituto d’imposta in compensazione tramite modello F24, indicando il codice tributo 1627 (155E per il modello F24 EP), ai fini del versamento delle ritenute. Invece, se le ritenute versate si riferiscono all’anno successivo a quello di maturazione del credito, deve essere indicato il codice tributo 6781 (166E per il modello F24 EP). In ogni caso, tali operazioni non rappresentano compensazioni di tipo orizzontale o esterno e dunque non sono richieste né la preventiva presentazione del modello 770 da cui emerge il credito, né l’apposizione del visto di conformità su tale dichiarazione. È quanto precisa l'Agenzia delle Entrate in una FAQ pubblicata il 9 ottobre 2024 sul proprio sito. La possibilità di non applicare il visto di conformità sulle eccedenze di ritenute fiscali relative all’acconto dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR, qualora l’importo risulti superiore a 5.000 euro, era stata già confermata dalle Entrate in occasione del tavolo tecnico con il Consiglio nazionale dell’Ordine e precedentemente affrontata nell’approfondimento della Fondazione Studi Consulenti del Lavoor “Rivalutazione fondo TFR: visto di conformità non necessario per l’utilizzo del credito d’imposta sostitutiva”, pubblicato lo scorso 23 febbraio.
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