I chiarimenti del Ministero del Lavoro sui vincoli negli appalti
La presenza del preposto è obbligatoria, indipendentemente dal numero di lavoratori coinvolti, e deve essere garantita sul luogo di lavoro per svolgere le sue funzioni di controllo e vigilanza. Se l'impresa è composta da un solo lavoratore, quest'ultimo non può essere preposto di sé stesso; a ricoprre tale ruolo sarà necessariamente il datore di lavoro. Sono i chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con l'interpello n. 4/2024, in risposta ai quesiti posti dalla Camera di Commercio di Modena sull'obbligo di presenza del preposto nei cantieri. In particolare, la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ha ribadito quanto già affermato in precedenza con l'interpello n. 5/2023, sottolineando l'importanza di “rafforzare il ruolo del preposto” come figura di garanzia e l'obbligatorietà della sua individuazione. La coincidenza tra la figura del preposto e quella del datore di lavoro dovrebbe essere considerata solo come extrema ratio, in caso di modesta complessità organizzativa, quando il datore supervisiona direttamente l'attività “esercitando i relativi poteri gerarchici – funzionali”. Il Ministero precisa che è sempre obbligatorio che i datori di lavoro, appaltatori o subappaltatori, indichino al committente chi ricopre tale ruolo, da affidare al personale in grado di adempiere ai compiti e agli obblighi previsti dalla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
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