Nella circolare 4 della Fondazione Studi, la disamina del documento unico di regolarità contributiva alla luce delle modifiche introdotte dal Decreto PNRR bis
Tra le novità del Decreto PNRR bis (D.L. n. 19/2024), in vigore dallo scorso 2 marzo, anche le modifiche per il rilascio del DURC al fine di accedere ai numerosi benefici normativi e contributivi. Per effetto delle modifiche all’articolo 1, comma 1175, della L. n. 296/2006, la sicurezza sul lavoro diventa requisito imprescindibile per l'accesso ai benefici; la novità più importante introdotta dall’articolo 29 del citato decreto legge è costituita dalla novella di cui al nuovo comma 1175 bis introdotto all’articolo 1 della L. n. 296/2006. Stando alla nuova disposizione, permane il beneficio contributivo e normativo nel caso di violazioni accertate e che possono essere sanate successivamente. In relazione, invece, alle violazioni amministrative che non possono essere oggetto di regolarizzazione, viene introdotto un principio di proporzionalità. In altre parole, il recupero del beneficio erogato non può essere superiore al doppio dell’importo sanzionato oggetto di verbalizzazione. La circolare n. 4/2024 della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro dal titolo “Durc e benefici normativi e contributivi: le novità del D.L. n. 19/2024”, partendo dalla disamina del Documento Unico di Regolarità Contributiva, già oggetto di trattazione da parte della Fondazione stessa nel rapporto “Le semplificazioni possibili”, esamina nel dettaglio le novità in materia introdotte dal Decreto PNRR bis. A corredo del documento, utili tabelle di confronto tra la disciplina previgente e quella in vigore.
Leggi la circolare
Notizie correlate: DURC e benefici contributivi, ecco cosa prevede il nuovo DL "PNRR-bis" – Appalti illeciti e somministrazione fraudolenta verso la ripenalizzazione – Gli effetti della Legge n. 213/23 sulle compensazioni erariali e contributive
CONSULTA IL CONTENUTO ALLA FONTE